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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 settembre 2000, n. 310

Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2018)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2000

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;
Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Presupposti e modalità per l'erogazione del credito d'imposta
1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunità religiose: 7%;
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
1) di soli cortometraggi: 7%;
2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;
f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:
1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;
2) di qualunque nazionalità: 1%.
3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non è cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell' anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonché a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
4. Il beneficio predetto è subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 3 agosto 1992, n. 288, recante "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998.
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496", è stata abrogata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999.
- Il testo del decreto-legge 14 gennaio 1995, n. 26, recante "Interventi urgenti in favore del cinema", coordinato con la legge di conversione 1 marzo 1994, n. 153, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, reca: "Imposta sugli spettacoli" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, concernente: "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134" è pubblicato nel supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 reca: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge 3 agosto 1999, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi" ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 20, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), dal decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 dicembre 1999:
"Art. 20 (Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche). - 1. Agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere compensato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonché le modalità dei controlli.
3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis), è aggiunta, in fine, la seguente: "h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. ".
Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 60 del 1999, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli arti-coli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, il luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esente di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con referiemnto al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze".
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.