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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 settembre 2000, n. 307

Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  12-11-2000

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;
Considerato che gli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 62, hanno modificato a decorrere dal 1o gennaio 1999, rispettivamente, l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti la concessione del contributo per spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, recante il regolamento di esecuzione dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
Ritenuto di dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento che stabilisca le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo nei due diversi casi in cui il canone comporti una spesa superiore al 21 per cento o al 30 per cento dell'indennità personale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Applicabilità
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle categorie di personale dello Stato destinato a prestare servizio all'estero contemplate nel decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai dipendenti degli enti pubblici non economici individuati al capo II del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, le norme del presente regolamento sono estese secondo le modalità stabilite dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, reca: "Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
- L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:
"Art. 11. - 1. L'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennità personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennità. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennità personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennità.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale. Il regolamento, che potrà essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'amministrazione può concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio ".
- L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:
"Art. 22. - 1. Le disposizioni che modificano l'art. 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1o gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finchè rimanga nella stessa sede".
- L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:
"Art. 30. - L'art. 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso è concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo può essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.
4. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui è sospeso o diminuito l'assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalità per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'art. 647, comma 2, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ".
- L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:
"Art. 37. - 1. Le disposizioni che modificano l'art. 662 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1o gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, reca: "Regolamento di esecuzione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per la concessione del contributo spese di abilitazione al personale di ruolo in servizio all'estero".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il capo II del citato decreto legislativo n. 62/1998, reca: "Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero".
- L'art. 25 del citato decreto legislativo n. 62/1998, è il seguente:
"Art. 25 (Provvidenze accessorie). - 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale.
2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante".