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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2023)
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  • Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera
    elettorale
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  • Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle
    consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione
    della tessera elettorale permanente.
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Testo in vigore dal: 8-11-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  13  della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante:
"Disposizioni  in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
  Vista  la  legge  31  dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
  Ritenuto  di  dover provvedere, conformemente ai principi e criteri
direttivi  contenuti  nel  citato  articolo 13 della legge n. 120 del
1999,  ad  istituire  la  tessera  elettorale  personale, a carattere
permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;
  Considerato  di  dover  disciplinare  le  modalita' di istituzione,
rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;
  Ritenuto  di  apportare  le  conseguenti modifiche, integrazioni ed
abrogazioni  alla normativa concernente le consultazioni elettorali e
referendarie;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza dell'8 novembre
  1999; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 22 giugno 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Istituzione della tessera elettorale
  1.  In  conformita'  ai  principi  e  criteri  direttivi  contenuti
nell'articolo  13,  comma  1,  della legge 30 aprile 1999, n. 120, e'
istituita  la  tessera  elettorale personale, a carattere permanente,
che  sostituisce  integralmente  e  svolge  le  medesime funzioni del
certificato elettorale.
  2.  La  esibizione  della  tessera  presso la sezione elettorale di
votazione    e'    necessaria,    unitamente    ad    un    documento
d'identificazione,  per  l'ammissione dell'elettore all'esercizio del
diritto  di  voto  in  occasione  di  ogni consultazione elettorale o
referendaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999,
          n. 120, vedasi nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.
          120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli
          enti  locali,  nonche'  disposizioni  sugli  adempimenti in
          materia elettorale), e' il seguente:
              "Art.  13  (Istituzione della tessera elettorale). - 1.
          Con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e'  istituita  la  tessera  elettorale, a
          carattere  permanente,  destinata  a svolgere, per tutte le
          consultazioni,   la   stessa   funzione   del   certificato
          elettorale,  conformemente  ai seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
                a) ad  ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali
          e'  rilasciata,  a  cura del comune, una tessera elettorale
          personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
                b) la  tessera  elettorale contiene i dati anagrafici
          del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la
          sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato;
                c) eventuali  variazioni dei dati di cui alla lettera
          b)  sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei
          competenti uffici comunali;
                d) la  tessera  e'  idonea  a  certificare l'avvenuta
          partecipazione   al   voto   nelle   singole  consultazioni
          elettorali;
                e) le  modalita'  di  rilascio e di eventuale rinnovo
          della  tessera  sono  definite  in  modo  da  garantire  la
          consegna  della  stessa  al solo titolare e il rispetto dei
          princi'pi  generali in materia di tutela della riservatezza
          personale.
              2.  Con  i regolamenti di cui al comma 1 possono essere
          apportate  le  modifiche,  integrazioni  e abrogazioni alla
          legislazione  relativa  alla  disciplina  dei  vari tipi di
          consultazioni   elettorali   e   referendarie.  I  medesimi
          regolamenti  possono inoltre disciplinare l'adozione, anche
          in  via  sperimentale, della tessera elettorale su supporto
          informatico,   utilizzando  anche  la  carta  di  identita'
          prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
          n.  127,  come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge
          16 giugno 1998, n. 191.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consigli  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica, autorizzando l'esercizio della postesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generale
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  13,  comma  1, della legge
          30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.