stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2000, n. 289

Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-11-2000 al: 10-8-2022
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città, sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
Sentita la Conferenza Stato-città, con parere del 5 agosto 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999;
Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere del Consiglio di Stato, che non si è ritenuto necessario apportare modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime della pubblicità delle società quotate in borse valori dell'Unione europea è di per sé sufficiente per l'effettuazione dei necessari controlli circa l'identità delle persone fisiche cui direttamente o indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio della commercializzazione della pubblicità opera in via generale per tutti i soggetti iscrivibili;
Considerato, altresì, con riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima categoria mentre non si è ritenuto di modificare l'entità del capitale sociale, ciò in quanto la misura minima del capitale sociale costituisce una garanzia di affidabilità, che, esercitando il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni;
Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si è ritenuto di prevedere la possibilità di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza Stato-città, variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento del costo della vita, non potrà che essere in aumento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1o febbraio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione dell'albo
1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, è istituito l'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato "albo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca, "Riordino della disciplina dei tributi locali", si riporta il testo dell'art. 53:
"Art. 53. - 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.
Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.