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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 1999, n. 557

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

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vigente al 20/09/2024
Testo in vigore dal: 11-10-2000
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'articolo 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, "Norme per
il  finanziamento della mobilita' ciclistica", che prevede l'adozione
con  decreto  ministeriale di un regolamento per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza dell'11 ottobre
  1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 2816 del 27 ottobre 1999);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Premessa
  1.  Nella  presente  sezione sono individuati le linee guida per la
progettazione  degli  itinerari  ciclabili e gli elementi di qualita'
delle diverse parti degli itinerari medesimi. Gli itinerari ciclabili
si  identificano  con  i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti,
sia  in  sede  riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia
riservata),  sia  in  sede  ad  uso  promiscuo  con  pedoni (percorso
pedonale  e  ciclabile)  o  con  veicoli  a  motore  (su  carreggiata
stradale). Dette linee guida sono finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi  fondamentali  di  sicurezza e di sostenibilita' ambientale
della  mobilita':  obiettivi  che devono essere perseguiti in maniera
organica,  valutando di volta in volta le strategie e le proposte che
meglio rispondono agli stessi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n.
          366,  recante:  "Norme per il finanziamento della mobilita'
          ciclistica"   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  del
          23 ottobre 1998, n. 248, e' il seguente:
              "Art.  7.  - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro dei
          lavori  pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti
          e della navigazione, e' emanato un regolamento con il quale
          sono  definite  le  caratteristiche  tecniche  delle  piste
          ciclabili".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  del
          12 novembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, vedasi nelle note all'art. 3.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495, vedasi nelle note
          all'art. 4.