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LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2024)
Testo in vigore dal: 18-1-2024
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni della  presente  legge,  in  attuazione  ((delle
norme della Costituzione, dei principi  dell'ordinamento  dell'Unione
europea  e  della  Convenzione  europea  dei  diritti   dell'uomo,)),
costituiscono  principi   generali   dell'ordinamento   ((tributario,
criteri  di  interpretazione  della  legislazione  tributaria  e   si
applicano a tutti i soggetti del  rapporto  tributario.  Le  medesime
disposizioni))   possono   essere   derogate   o   modificate    solo
espressamente e mai da leggi speciali. 
  2. L'adozione di norme interpretative in  materia  tributaria  puo'
essere disposta soltanto in casi eccezionali e con  legge  ordinaria,
qualificando   come   tali   le   disposizioni   di   interpretazione
autentica.(10) 
  ((3. Le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge.)) 
  ((3-bis. Le amministrazioni statali osservano le disposizioni della
presente  legge  concernenti  la  garanzia   del   contradditorio   e
dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela
dell'affidamento, il  divieto  del  bis  in  idem,  il  principio  di
proporzionalita' e l'autotutela.  Le  medesime  disposizioni  valgono
come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono  ad
adeguare  i  rispettivi  ordinamenti  nel  rispetto  delle   relative
autonomie. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  adeguano   la   propria   legislazione   alle
disposizioni della presente legge, secondo i rispettivi statuti e  le
relative norme di attuazione. 
  3-ter.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,   nel   disciplinare   i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di  cui  al
comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)). 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto  (con  lart.  1,  comma
265) che "In deroga all'articolo 1, comma 2, della  legge  27  luglio
2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente  al  4  luglio  2006
deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3
e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli 
effetti tributari, come presunzioni semplici."