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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 giugno 2000, n. 210

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/2008)
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Testo in vigore dal: 12-8-2000
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la  direttiva  n. 99/91/CE della Commissione del 23 novembre
1999, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e
oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire a contatto con i
prodotti alimentari;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
sopracitata;
  Visto  l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto   1982,   n.  777,  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 17 dicembre 1999, n.
538;
  Ritenuto   di   dover   provvedere   pertanto  a  modificazioni  ed
integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto  l'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito  il  Consiglio  superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta dell'8 febbraio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 29 maggio 2000;

                             A d o t t a
il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1.  L'allegato  I  del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220,
modificato  da  ultimo  con  il  decreto  6  febbraio 1997, n. 91, e'
modificato come segue:
    a)  al  punto  5  delle  "Introduzioni  Generali"  il testo della
"colonna 4 (Restrizioni)" e' sostituito dal seguente:
    "colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere:
    il limite di migrazione specifica (LMS);
    la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto
finito (QM);
    la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto
finito  espressa  in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti
alimentari (QMA);
    ogni altra restrizione specificamente indicata;
    ogni  altro  tipo  di  specifiche  relative  alla  sostanza  o al
polimero";
    b) alla Sezione A
      1) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

      2)  la  colonna  "restrizioni  e/o  specifiche", per le voci di
seguito riportate, e' cosi' modificata:

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

    c) nella "Sezione B" la colonna "restrizioni e/o specifiche". per
le voci di seguito riportate, e' cosi' modificata:

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

  2.  L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B - Additivi
per  materie  plastiche  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,
sostituito  dall'allegato  I  del  decreto  ministeriale 24 settembre
1996,  n.  579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n.
538, e' modificato come segue:
    a)  al  punto  5  delle  "Osservazioni  Generali"  il testo della
"colonna 4 (Restrizioni)" e' sostituito dal seguente:
    "colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere:
    il limite di migrazione specifica (LMS);
    la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto
finito (QM);
    la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto
finito  espressa  in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti
alimentari (QMA);
    ogni altra restrizione specificatamente indicata;
    ogni  altro  tipo  di  specifiche  relative  alla  sostanza  o al
polimero";
    b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

    c)  agli  additivi  di  seguito  elencati  vengono  apportate  le
modifiche  riportate  nella  colonna "restrizioni e/o specifiche" e/o
nelle colonne "N°PM/REF" e "N°CAS"

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

    d) e' depennato l'additivo seguente:

       ---->     Parte di provvedimento in formato grafico     <----

  3.  Per  la  preparazione  dei  materiali e degli oggetti di cui al
comma  2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come
modificato  dall'articolo  2  del  decreto  26  aprile  1993, n. 220,
possono  essere  impiegati  i  prodotti  ottenuti  per  fermentazione
batterica riportati nell'allegato I del presente decreto.
  4.  L'allegato  II  del presente decreto riporta "altre specifiche"
relative alle sostanze ivi elencate.
  5.  L'allegato  III  del  presente decreto riporta le note relative
alla colonna "Restrizioni e/o specifiche".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
      Roma, 15 giugno 2000

                                                Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2000
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 72
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedasi in
          note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23 agosto   1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25 gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva  n.  89/109/CEE  concernente  i  materiali  e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari), e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno
          1988, n. 243.
              3.  il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni".
              -  Il  decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la
          disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
          destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
          con  sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
          materiali:
                a) materie plastiche;
                b) gomma;
                c) cellulosa rigenerata;
                d) carta e cartone;
                e) vetro;
                f) acciaio inossidabile.
              I   decreti   ministeriali   che  hanno  modificato  ed
          aggiornato  il  decreto  ministeriale  21 marzo 1973 sono i
          seguenti:
                3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          227 del 31 agosto 1974;
                27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 10 aprile 1975;
                13 settembre    1975,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
                18 giugno  1979,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 180 del 3 luglio 1979;
                2 dicembre  1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 347 del 19 dicembre 1980;
                25  giugno  1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 198 del 21 luglio 1981;
                2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          200 del 22 luglio 1982;
                20 ottobre  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 340 dell'11 dicembre 1982;
                4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          120 del 23 maggio 1985;
                7 agosto  1987,  n.  395,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
                18 gennaio  1991,  n.  90,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
                30 ottobre  1991,  n.  408, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
                26 aprile  1993,  n.  220, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
          1993;
                15 luglio  1993,  n.  322,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
                20 settembre  1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
                3 giugno  1994,  n.  511,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
                1o luglio  1994,  n.  556, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1994;
                24 febbraio  1995,  n. 156, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
                24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento
          ordinario   n.   195   alla   Gazzetta   Ufficiale  n.  264
          dell'11 novembre 1996;
                6 febbraio  1997,  n.  91,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
                22 luglio  1998,  n.  338,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998.
                4 agosto  1999,  n.  322,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n.218 del 16 settembre 1999;
                17 dicembre  1999,  n. 538, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.28 del 4 febbraio 2000.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993,
          n.   220,   (Regolamento  recante  aggiornamento  del  D.M.
          21 marzo  1973,  concernente  la  disciplina igienica degli
          imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire in
          contatto  con  le  sostanze alimentari e con sostanze d'uso
          personale.   Recepimento   delle   direttive   82/7/11/CEE,
          85/572/CEE,  90/128/CEE/ e 92/39/CEE), modificato da ultimo
          con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, riguardante l'elenco
          dei  monomeri  e  altre  sostanze  di  partenza che possono
          essere   utilizzate  nella  fabbricazione  di  materiali  e
          oggetti di materia plastica riporta:
                1)  nelle "Introduzioni Generali" al punto 5, colonna
          4  (restrizioni)  le  restrizioni  alle quali devono essere
          assoggettati i monomeri e le altre sostanze di partenza;
                2)  nella  sezione  A  "l'elenco  di monomeri e altre
          sostanze di partenza";
                3)  nella  sezione  B  "l'elenco  di monomeri e altre
          sostanze  di  partenza  che  possono  continuare  ad essere
          utilizzati".
              -  L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B
          -  Additivi  per materie plastiche del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  sostituito  dall'allegato  I  del  decreto
          ministeriale  24 settembre  1996,  n.  572  e modificato da
          ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, riporta:
                1)  nelle "Osservazioni Generali" al punto 5, colonna
          4  (restrizioni)  le  restrizioni  alle quali devono essere
          assoggettati gli additivi per materie plastiche;
                2)  dopo  il  "punto  8"  l'elenco degli additivi per
          materie plastiche.
              -  Il  comma  2  dell'art.  9  del decreto ministeriale
          21 marzo  1973,  come  modificato  dall'art.  2 del decreto
          26 aprile 1993, n. 220, e' il seguente:
              "2.  Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,
          costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da
          due  o  piu'  strati  -  ognuno  dei  quali  e'  costituito
          esclusivamente  di  materia  plastica  -  fissati  fra loro
          mediante  adesivi  o  con  qualunque  altro  mezzo, possono
          essere impiegati esclusivamente:
                a) i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza
          indicate  nell'allegato  I,  sezioni  A  e  B, del presente
          decreto   alle   condizioni   e  limitazioni  eventualmente
          indicate per le singole voci;
                b) gli  additivi  riportati nell'allegato II, sezione
          I,  parte  B  del  decreto  ministeriale 21 marzo 1973 alle
          condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate
          per le singole voci".