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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 aprile 2000, n. 199

Regolamento recante condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonchè di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-8-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2007)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  3-8-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
Visto in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo n. 143 del 1998, che prevede la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;
Visto l'articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, ai sensi del quale la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi sono stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e le condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
Visto altresì l'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, fino all'emanazione del decreto interministeriale indicato al citato articolo 14, comma 3, rinvia all'applicazione delle norme attuative vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dell'articolo 19, comma 2 e dell'articolo 24, della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, soprarichiamato con il quale è stata, fra l'altro, attribuita alla Società italiana per le imprese all'estero S.p.a. (di seguito indicata come Simest), a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 3 ottobre 1991, n. 317;
Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate (di seguito indicato come "Comitato agevolazioni");
Vista la deliberazione n. 161/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1999, n. 265, con la quale il CIPE ha stabilito la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolativo della Simest;
Vista la deliberazione n. 160/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1999, n. 262, con la quale il CIPE, considerata l'opportunità di adeguare, con carattere di urgenza, il programma agevolativo alle mutate condizioni di mercato, tenuto conto anche dei recenti accordi conclusi in sede internazionale in materia di premi minimi da corrispondere a fronte dell'assicurazione dei rischi politici, ha formulato alcuni elementi di indirizzo per la rideterminazione delle condizioni, modalità e tempi della concessione dei contributi da stabilire con il citato decreto interministeriale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Ravvisata l'esigenza, allo scopo di riordinare e razionalizzare la disciplina dell'agevolazione di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, di riunire in un unico testo sia le disposizioni attuative in vigore che si ritiene di poter confermare, sia quelle innovative da adottare ai sensi del citato articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota in data 23 marzo 2000 n. 201247;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le condizioni, le modalità e i termini per la concessione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.
2. Le condizioni dell'intervento agevolativo sono definite nel rispetto delle decisioni e direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica alla Simest, in qualità di gestore del fondo di cui all'articolo 4, le modifiche intervenute e le eventuali disposizioni di applicazione.
3. La Simest predispone apposita circolare operativa concernente i requisiti, le modalità, le condizioni e le soglie minime per l'ammissibilità all'agevolazione delle operazioni di cui al precedente comma 1, nonché per l'erogazione, la cessazione e la revoca dell'intervento agevolativo. La circolare operativa è sottoposta all'approvazione del "Comitato agevolazioni", istituito dalla Convenzione del 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998. Si riporta il testo dell'art. 14, commi 1, 2 e 3:
"Art. 14. - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilità del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonché esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalità ed i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
"1. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti già emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, quarto comma, dell'art. 19, secondo comma, e dell'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge 6 marzo 1987, n. 78".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 18, comma 4, 19, comma 2, e 24:
"Art. 18. - 4. Le condizioni, le modalità ed i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista".
"Art. 19. - 2. Le operazioni di cui all'art. 18 ed all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio".
"Art. 24. - 1. In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 37 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 19 che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche estere che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazione e lavori da esse effettuati".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. Il testo dell'art. 12, comma 1, è il seguente:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza deI Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materia di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 - art. 14, commi 1, 2 e 3 vedi nota alle premesse.