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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 marzo 2000, n. 183

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE.

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Testo in vigore dal: 20-7-2000
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visti  gli  articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962,
n. 283;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente
la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e  per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
  95/31/CE,  modificato  da  ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n.
  261;
Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15  ottobre  1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa
agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
sopracitata;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 27 ottobre 1999;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 7 febbraio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da
ultimo  con  il  decreto  24  giugno 1998, n. 261, e' modificato come
segue:
A) all'articolo  2,  comma 5, e' aggiunta la seguente lettera e): "e)
   agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati";
B) all'articolo 15:
   1)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1. Nei prodotti
   alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art.
   14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI
   e XII";
   2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2. Gli additivi
   alimentari  elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei
   prodotti  alimentari  per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e
   2,  ad  eccezione  di  quelli  citati  nell'allegato X, secondo il
   principio quanto basta";
   3) il comma 3 e' modificato come segue:
     1)  la  lettera  e)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "e) latte
     (compreso  quello  intero,  scremato  e  parzialmente scremato),
     pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna
     intera pastorizzata";
     2)  la  lettera  m)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "m) pasta
     alimentare  secca,  esclusa  la  pasta  esente da glutine e/o la
     pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27
     gennaio 1992, n. 111";
C) l'allegato IX e' modificato come segue:
   1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" e' aggiunta la voce
   "E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";
   2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" e' aggiunta la
   voce "E 920 L-Cisteina(*)";
   3)  dopo  la  voce  "E  948  Ossigeno" e' aggiunta la voce "E 1103
   Invertasi";
   4)  dopo  la  voce  "E  1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" e'
   aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato";
(*) Puo' essere usata come agente di trattamento delle farine.

        ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
                                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10, commi 2 e 3 del testo unico approvato D.P.R.
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo  dell'art.  5,  lettera  g),  della  legge
          30 aprile   1962,   n.   283   (Disciplina  igienica  della
          produzione  della vendita delle sostanze alimentari e delle
          bevande), e' il seguente:
              "Art.  5.  - E' vietato impiegare nella preparazione di
          alimenti   o  bevande,  vendere,  detenere  per  vendere  o
          somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque
          distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
                a) - f) (omissis);
                g) con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi
          natura  non  autorizzati  con  decreto  del Ministro per la
          sanita'   o,   nel   caso   che  siano  autorizzati,  senza
          l'osservanza  delle norme prescritte per il loro impiego. I
          decreti   di   autorizzazione  sono  soggetti  a  revisioni
          annuali".
              - Il  testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n.
          283, citata, e' il seguente:
              "Art.  22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla   pubblicazione  della  presente  legge,  sentito  il
          Consiglio   superiore  di  sanita',  pubblichera'  con  suo
          decreto,  l'elenco  degli additivi chimici consentiti nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro   caratteristiche   chimico-fisiche,  i  requisiti  di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
              Entro  un  anno il Ministro per la sanita' pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle sostanze
          alimentari.
              Il  Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
              - Il  comma  3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri), prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione da parte della legge.
              I  regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati dal Governo.
              Essi   debbono  essere  comunicati  al  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro emanazione. Il
          comma  4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera A):
              - Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale
          n.  209/1996  (Regolamento  concernente la disciplina degli
          additivi  alimentari consentiti nella preparazione e per la
          conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
          direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
          e  n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato
          e' il seguente:
              "1.   Il   presente  decreto  disciplina  gli  additivi
          alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come
          ingredienti  nella  fase  di  produzione o preparazione dei
          prodotti  alimentari e ancora presenti nel prodotto finale,
          anche in forma modificata.
              2.   Le   categorie   degli  additivi  alimentari  sono
          riportate nell'allegato I.
              3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle
          categorie   dell'allegato   I  avviene  conformemente  alla
          funzione  principale  normalmente  svolta  dall'additivo in
          questione.   La   classificazione   dell'additivo   in  una
          categoria  non  esclude  peraltro  la possibilita' che tale
          additivo sia autorizzato per altre funzioni.
              4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi
          alimentari sono riportate nell'allegato II.
              5. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
                a) ai  coadiuvanti teonologici come definiti all'art.
          1, comma 2;
                b) alle  sostanze  utilizzate  per  la  protezione di
          piante e prodotti vegetali;
                c) agli  aromi  ed alle sostanze aromatizzanti di cui
          al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante
          l'attuazione  delle  direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE
          relative  agli  aromi  destinati  ad  essere  impiegati nei
          prodotti  alimentari  ed  ai  materiali di base per la loro
          preparazione;
                d) alle  sostanze  aggiunte ai prodotti alimentari in
          quanto  nutritive  quali i minerali, gli oligoelementi o le
          vitamine;
                e) agli  enzimi  diversi  da  quelli menzionati negli
          allegati.".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera B):
              - Il  testo  vigente dell'art. 15 del citato decreto n.
          209/1996,  come modificato dal decreto qui pubblicato e' il
          seguente
              "Art.  15.  - 1. Nei prodotti alimentari possono essere
          impiegate  per  gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2,
          solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII.
              2.  Gli  additivi  alimentari elencati nell'allegato IX
          possono  essere  impiegati  nei prodotti alimentari per gli
          scopi  citati  nell'art.  14,  commi  1 e 2 ad eccezione di
          quelli  citati nell'allegato X, secondo il principio quanto
          basta.
              3.   Salvo  laddove  sia  specificamente  previsto,  le
          disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti
          prodotti:
                a) prodotti alimentari non lavorati;
                b) miele,  come definito nella legge 12 ottobre 1982,
          n. 752;
                c) oli  e  grassi  di origine animale o vegetale, non
          emulsionati;
                d) burro;
                e) latte   (compreso   quello   intero,   scremato  e
          parzialmente    scremato),    pastorizzato,    sterilizzato
          (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata;
                f) prodotti  lattieri  non  aromatizzati ottenuti con
          fermenti vivi;
                g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto
          legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e acqua di sorgente;
                h) caffe' (escluso il caffe' istantaneo aromatizzato)
          ed estratti di caffe';
                i) the in foglie non aromatizzato;
                l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980,
          n. 139;
                m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da
          glutine  e/o  la  pasta per diete ipoproteiche ai sensi del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
                n) latticello  naturale  non aromatizzato (escluso il
          latticello sterilizzato);
                o) alimenti  per  lattanti  e  per la prima infanzia,
          come  definiti  nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia
          in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari
          sono  oggetto  delle  disposizioni  riportate nell'allegato
          XIII;
                p) prodotti  alimentari  elencati nell'allegato X che
          possono  contenere  soltanto  gli additivi ivi citati e gli
          additivi  riportati negli allegati XI e XII alle condizioni
          specificate negli stessi.
              4.  Gli  additivi  elencati  negli  allegati  XI  e XII
          possono  essere  impiegati  solo  nei  prodotti  alimentari
          citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.
              5.  Soltanto  gli  additivi  elencati nell'allegato XIV
          possono   essere  impiegati  come  coadiuvanti  o  solventi
          veicolanti  per  additivi  alimentari  alle  condizioni ivi
          specificate.
              6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche
          ai   corrispondenti   prodotti   alimentari   destinati  ad
          un'alimentazione  particolare  in  conformita'  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
              7.  Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego
          indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai
          prodotti   alimentari  pronti  per  il  consumo,  preparati
          secondo le istruzioni per l'uso.
              8.  Nei  prodotti  italiani  a base di carne, riportati
          nell'allegato  XVIII  del  presente decreto, possono essere
          impiegate  soltanto  le  categorie di additivi ivi indicate
          (cosi' come modificato dal decreto n. 250/1998).
              8-bis.  L'allegato  I  del  presente  decreto riporta i
          prodotti   relativamente   ai   quali   gli   Stati  membri
          interessati  possono  mantenere  il  divieto  di impiego di
          determinate  categorie  di  additivi (cosi' come modificato
          dal decreto n. 250/1998)".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera C):
              - L'allegato  IX  del  citato  decreto  ministeriale n.
          209/1996 riporta l'elenco degli "additivi alimentari di cui
          e'   generalmente   autorizzato   l'impiego   nei  prodotti
          alimentari non citati all'art. 15, comma 3".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera D):
              - L'allegato  X  del  citato  decreto  ministeriale  n.
          209/1996  riporta  l'elenco dei "prodotti alimentari in cui
          puo'  essere  utilizzato  un  numero  limitato  di additivi
          dell'allegato IX".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera E):
              - L'allegato  XI  del  citato  decreto  ministeriale n.
          209/1996  riporta l'elenco dei "conservanti e antiossidanti
          condizionatamente ammessi" e precisamente:
                a) parte "A" - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati;
                b) parte "B" - Anidride solforosa e solfiti;
                c) parte "C" - Altri conservanti;
                d) parte "D" - Altri antiossidanti.
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera F):
              - L'allegato  XII  del  citato  decreto ministeriale n.
          209/1996 riporta l'elenco degli "altri additivi ammessi".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera G):
              - L'allegato  XIII  del  citato decreto ministeriale n.
          209/1996   riporta   l'elenco  degli  "additivi  alimentari
          ammessi  negli  alimenti destinati ai lattanti e alla prima
          infanzia" e precisamente:
                a) nella  "parte  1" gli "additivi alimentari ammessi
          in alimenti per lattanti in buona salute";
                b) nella  "parte  2" gli "additivi alimentari ammessi
          in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute";
                c) nella  "parte  3" gli "additivi alimentari ammessi
          in  alimenti  per  lo  svezzamento  e  per bambini in buona
          salute";
                d) nella  "parte  4" gli "additivi alimentari ammessi
          negli  alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia
          per scopi medici speciali".
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera H):
              - L'allegato  XIV  del  citato  decreto ministeriale n.
          209/1996  riporta  l'elenco  dei  "coadiuvanti  e  solventi
          veicolanti ammessi".