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LEGGE 23 giugno 2000, n. 178

Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.

note: Entrata in vigore della legge: 18-7-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2002)
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Testo in vigore dal:  18-7-2000 al: 3-2-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:
a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.
3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Fassino

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 è pubblicato in GUCE n. L 199 del 31 luglio 1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), è il seguente:
"Art. 1. - 1. L'amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonché degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. Con decreto del Ministro delle finanze è nominata una commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla Direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali, bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione della rilevanza dell'attività concretamente svolta, la commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entità delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si impegna ad eseguire.
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione dell'immobile per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
5. La concessione è revocata e la locazione è risolta per sopravvenuta necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche".