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LEGGE 7 giugno 2000, n. 150

Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 09/09/2024
Testo in vigore dal: 28-6-2000
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                          Principi generali

                               Art. 1
                 Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano  le  attivita'  di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
  2.  Ai  fini  della  presente  legge sono pubbliche amministrazioni
quelle  indicate  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
  3.  E'  fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita'
legale od obbligatoria degli atti pubblici.
  4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto  d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e
in  conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono   considerate  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione
istituzionale  quelle  poste  in  essere  in  Italia o all'estero dai
soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione  ai  mezzi  di  comunicazione  di massa, attraverso
   stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la  comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita'
   e   ad   altri   enti   attraverso   ogni   modalita'  tecnica  ed
   organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
  5.  Le  attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione  sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare  e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
   al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire   l'accesso   ai   servizi   pubblici,  promuovendone  la
   conoscenza;
d) promuovere   conoscenze   allargate  e  approfondite  su  temi  di
   rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire  processi interni di semplificazione delle procedure e di
   modernizzazione  degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
   del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere   l'immagine   delle  amministrazioni,  nonche'  quella
   dell'Italia,  in  Europa  e  nel  mondo,  conferendo  conoscenza e
   visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
   internazionale.
  6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di
cui  alla  presente  legge  non  sono  soggette  ai limiti imposti in
materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          3 febbraio      1993,      n.     29     (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          cosi'  come  modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente:
              "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
          disposizioni     del    presente    decreto    disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quelle del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane  e  loro  consorzi  ed associazioni, le istituzioni
          uni-versitarie,  gli  istituti  autonomi  case popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e dall'art. 11, comma 4, della
          legge  15 marzo  1997, n. 59 costituiscono altresi', per le
          regioni  a  statuto  speciale e per le province autonome di
          Trento   e   di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma
          economico-sociale della Repubblica.".