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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 aprile 2000, n. 143

Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato.

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Testo in vigore dal:  21-6-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 90, il quale prevede, fra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplini con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile;
Visti inoltre gli articoli 1, comma 2; 80, 81, commi 2 e 3; 82, 84, comma 1; 85, 86, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39, nonché i relativi provvedimenti di attuazione;
Udito il parere n. 45/2000 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 20 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 10794 del 27 marzo 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) testo unico: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";
b) decreto euro: decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";
c) Ministro: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
e) "società di gestione accentrata": le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
f) "società di gestione accentrata dei titoli di Stato": la società di gestione accentrata individuata in base al presente regolamento;
g) "capitale": l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
h) "sistemi": i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) "emittente": il Ministero;
j) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti presso le società di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attività di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;
k) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico;
l) "titoli": ogni documento, certificato o scrittura, anche in forma dematerializzata, rappresentativo di diritti su strumenti finanziari;
m) "coupon stripping": l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:
"Art. 90. - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento e il soggetto responsabile.
Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 81, commi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi previste dall'art. 85, comma 1, gli articoli da 85 a 88".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 90 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda in nota al titolo.
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 80, 81, commi 2 e 3, 82, 84, comma 1, 85, 86, 87 e 88, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
"Art. 1. - 2. Per "strumenti finanziari si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere".
"Art. 80. - 1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1.
10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II. sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165".
"Art. 81. - 2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi.
"3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità".
"Art. 82. - 1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare a trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.
2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinchè la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate".
"Art. 84. - 1. L'immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono".
"Art. 85. - 1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al sub-deposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono, immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'art. 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È, in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'art. 2378 del codice civile.
6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'art. 2372, quarto comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.
9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
Il regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata".
"Art. 86. - 1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'art. 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'art. 89, intende trasferire i propri diritti o chieda la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo".
"Art. 87. - 1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.
2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari".
"Art. 88. - 1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.
2. Si applica l'art. 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'art. 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto".
- Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213:
"Art. 29. - 1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di cui al presente titolo V deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 28, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui all'art. 36, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente".
"Art. 30. - 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente titolo V, e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, può effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di altri soggetti indicati nel regolamento di cui all'art. 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono possedere e le attività, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti".
"Art. 31. - 1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;
c) segnala all'emittente, a richiesta dell'interessato, ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti".
"Art. 32. - 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto ha legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporne in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari".
"Art. 33. - 1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti".
"Art. 34. - 1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.
2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti dalla legge".
"Art. 35. - 1. L'intermediario è responsabile:
a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'art. 36, comma 1;
b) verso l'emittente, per gli eventuali obblighi di certificazione, segnalazione ed annotazione previsti dalla legge".
"Art. 38. - 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del presente titolo V sono esercitati previa consegna ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'art. 30 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli già dematerializzati".
"Art. 39. - 1. Ai titoli di Stato si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione II, le disposizioni degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.
2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli.
4. Le iscrizioni contabili nel sistema centralizzato della Banca d'Italia continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 45. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".
- Il decreto ministeriale del 15 luglio 1998, reca: "Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato".
- Il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, reca: "Modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, del testo unico, si veda in note alle premesse.