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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 marzo 2000, n. 133

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  9-6-2000

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma o di impresa o di intese di programma;
Considerato che in base all'articolo 5 del citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
Vista la deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992;
Visto il proprio decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni con il quale, in adempimento a quanto previsto dalla suddetta delibera CIPE del 27 aprile 1995, sono state determinate le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni amministrative alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 che, all'articolo 18, comma 1, lettera aa), dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, le direttive per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 1999 che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera aa) del richiamato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha modificato ed integrato le direttive di cui alla predetta delibera del CIPE del 27 aprile 1995;
Ritenuto opportuno riordinare, razionalizzare e semplificare il testo del suddetto decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche e integrazioni anche alla luce delle suddette nuove direttive per la concessione delle agevolazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 1056039 del 17 dicembre 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato "decreto", così come modificato ed integrato con il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, è ulteriormente modificato ed integrato secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 60, è pubblicato il testo aggiornato del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527.
Note alle premesse:
- Il testo del decreto-legge n. 415/1992 (Rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), coordinato con la legge di conversione n. 488/1992, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 488/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1o marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1o marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima".
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 1, del D.
Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) contenente norme sulle agevolazioni alle attività produttive:
"Art. 5. - 1. La competenza in materia di adempimenti tecnici amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive, ad eccezione di quelle che formano oggetto dei contratti di programma, o di impresa o di intese di programma, è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, secondo le direttive deliberate dal CIPE, con proprio decreto, sulla base della deliberazione del CIPI di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a stabilire le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992 (per il titolo vedasi nella prima delle note alle premesse), come modificato dalla legge di conversione n. 488/1992, è il seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.".
- La deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1995. Con deliberazione del 18 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 70 del 25 marzo 1997, il CIPE ha apportato alcune modifiche e integrazioni alla citata deliberazione del 27 aprile 1995. Da ultimo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le direttive di cui alla predetta deliberazione CIPE del 27 aprile 1995 sono state modificate e integrate dal decreto ministeriale del 22 luglio 1999 (per la data di pubblicazione vedasi oltre nelle note alle premesse).
- Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge n. 59/1997 reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".