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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125

Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.

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Testo in vigore dal:  2-6-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 35 del 1995 e l'articolo 3-quinquies, inserito con decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevedono:
un contributo dello Stato per il pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere che siano state danneggiate dall'alluvione nonché ai proprietari degli impianti e degli immobili distrutti o danneggiati, destinanti all'esercizio dell'impresa;
una specifica copertura dei rischi di credito connessi con tali finanziamenti da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
Visto l'articolo 4-quinquies della predetta legge n. 438 del 1995 come novellato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, il quale prevede che i mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti per le imprese medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare, l'articolo 3-quinquies, comma 1, il quale prevede:
che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento, ai sensi degli stessi articoli;
che il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 è ridotto all'1,5 per cento del valore nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle disponibilità dei fondi di cui agli stessi articoli;
che alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni;
che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile sono disciplinate le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche;
Visti i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000 (parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 42752 del 12 aprile 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-quinquies della legge n. 226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies della legge n. 438 del 1995, che rinegoziano con l'istituto mutuante, alle condizioni e modalità di cui al presente regolamento, le operazioni finanziarie già stipulate ai tassi d'interesse allora vigenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, reca: "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994".
- La legge 23 dicembre 1966, n. 1142, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966".
- La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca: "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione".
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile):
"Art. 12. - 4. L'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, è sostituito dal seguente:
"Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attività di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste ".
- Il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84.
- Il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, reca: "Interventi urgenti in materia di protezione civile".
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), è il seguente:
"Art. 18. - 1. Alle imprese beneficiarie dei finanzianienti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato.
2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso i contributi sono corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento, mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza delle banche finanziatrici medesime, per far sì che gli importi da accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli importi accodati, ferma la piena validità della garanzia dei fondi centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi è corrisposto alle imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per cento annuo.
3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità, di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".