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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

note: Entrata in vigore del Decreto: 2/6/2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2000)
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Testo in vigore dal:  2-6-2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 11;
Vista la direttiva 94/67/CE sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonché di taluni rifiuti sanitari;
Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visti gli atti di concerto espressi dal Ministero della sanità e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 21 ottobre 1999;
Considerato che per assicurare un elevato livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e può essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione più severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo conto della specificità delle singole categorie di impianti;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne risultino, in attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426. A tal fine disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
2. Sono fatte salve le altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti di incenerimento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva n. 94/67/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1994, n. L 365/34.
- L'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE 30/779, 82/884, 84/300 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto".
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio):
"2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33".
Note alle premesse:
- L'art. 6 delle legge 24 aprile 1998, n. 128 [Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)], è il seguente:
"6 (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
- L'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte delle legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Per l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, vedasi nelle note al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 11:
"Art. 11 - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale".
- L'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:
"Art. 8 - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
- L'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:
"3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".
- Per la direttiva 94/67/CE vedasi nelle note al titolo.
- L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, è il seguente:
"Art. 2 (Linee guida per il contenimento delle emissioni). - 1. Gli impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da:
a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, anche tenendo conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
2. L'allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti emessi da specifiche tipologie di impianti l'allegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e preminenti rispetto ai corrispondenti dell'allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le specifiche tipologie in impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato 1.
3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati.
4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano esclusivamente i valori di emissione e le prescrizioni riportati nell'allegato 3.
5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell'art. 4, lettera d), del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica.
6. Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell'allegato 2.
7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono contenute nell'allegato 5.
8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, è istituita al tal fine una commissione composta da:
due rappresentanti del Ministero dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti del Ministero della sanità;
due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio;
sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni.
- La direttiva 96/61/CE è pubblicata nella G.U.C.E. del 10 ottobre 1996, n. L257/26.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note al titolo.