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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2000, n. 116

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/5/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal:  26-5-2000 al: 9-6-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 9, concernente "riordino di strutture";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa ai settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, è ordinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante: "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434/1951, recante: "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
- La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficale n. 307 del 16 dicembre 1960.
- Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge, ed il relativo testo coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante "Riordino delle fimzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge è stato convertito in legge con modificazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Istituzione del Dipartimento del turismo", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla &i Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 1 1 della legge 15 marzo 1997, n. 159.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993.
- Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, è il seguente:
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 è il seguente:
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità;
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
iI Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.