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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 2000, n. 110

Regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati.

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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  10-5-2000

Art. 1

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133 e, in particolare, l'articolo 29, il quale prevede:
a) al comma 1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso ad un valore non superiore al secondo;
b) al comma 3, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 2, il quale stabilisce i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura;
Considerato che nel contesto giuridico delineato dalle disposizioni legislative soprarichiamate la rinegoziazione si configura come l'operazione mediante la quale la banca, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo 29 della legge n. 133 del 1999, procede, su richiesta dell'ente o del mutuatario, a ricondurre, senza effetti novativi sui relativi contratti, il tasso dei mutui agevolati in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 133 ad un valore non superiore al tasso determinato ai sensi della predetta legge n. 108 del 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 febbraio 2000 (parere n. 25/2000);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 41415 del 7 marzo 2000);
Adotta
il seguente regolamento:

Art 1.
Attivazione della rinegoziazione

1. La rinegoziazione è azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli effetti della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al corrente con i pagamenti delle rate.
2. Gli enti hanno facoltà di concordare con le banche le modalità per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse:
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale".
- Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed in interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sotto-posti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".