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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 554

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  13-5-2000 al: 8-10-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e calcolo degli importi
1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell'articolo 117 della Costituzione.
3. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili della Legge.
4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell' IVA.