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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 15 febbraio 2000, n. 96

Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.

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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  6-5-2000

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare a l'articolo 22, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modifiche, con legge 15 novembre 1995, n. 480, concernente le camere iscritte nell'albo tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere;
Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, con cui è stato adottato il "regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia";
Ritenuto di modificare detto regolamento, sulla base dell'esperienza avuta nella sua applicazione, e di sostituirlo, per chiarezza espositiva, con altro regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999, n. 176/99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, effettuato con nota dell'8 ottobre 1999, protocollo n. 36094;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia
1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su:
denominazione;
data di costituzione;
sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione; data di iscrizione all'albo;
data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo;
nominativi e funzioni degli amministratori;
servizi alle imprese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7. Si riporta il testo dell'art. 22:
"Art. 22 (Uso della denominazione camera di commercio).
- 1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori".
- Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 1995, n. 218. Si riporta il testo dell'art. 3-quater:
"Art. 3-quater. - 1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole "siano iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "siano iscritte".
2. Il termine previsto dal comma 2 dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è nuovamente stabilito al 30 giugno 1996".
- La legge 15 novembre 1995, n. 480, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, sopra citato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1995, n. 269.
- Il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, concernente "Regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996, n. 222".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo del vigente art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è citato alle note premesse.
- L'art. 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, è citato nelle note premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, è pubblicato sotto forma di comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1986.