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LEGGE 13 aprile 2000, n. 94

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  21-4-2000 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 in favore dell'associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 20 aprile 1973, n. 361, conferisce, su proposta del Ministro degli affari esteri, al Servizio sociale internazionale - sezione italiana, con sede in Roma, la personalità giuridica di cui all'art. 12 del codice civile, che recita testualmente:
"Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica".