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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 68

Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

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Testo in vigore dal:  11-4-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;
Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità;
Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 32 del 22 aprile 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all'articolo 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998":
"Art. 20 (Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:
1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;
2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;
b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;
c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera c)".
- L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporata l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.
- La direttiva 97/4/CE è pubblicata in G.U.C.E n. L 43 del 14 febbraio 1997.
- La direttiva 79/112/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 33 dell'8 febbraio 1979.
- L'art. 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva, così recita:
"2. Esso viene indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ... .
Tuttavia, per alcuni prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, gli Stati membri possono prescrivere la dicitura: "da consumarsi entro ... . Fatta salva l'informazione di cui all'art. 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma del presente commna".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 3, comma 1, così come modificato dal presente decreto:
"1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8".