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DECRETO-LEGGE 16 marzo 2000, n. 60

Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo.

note: Entrata in vigore del Decreto: 21/3/2000.
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 maggio 2000, n. 126 (in G.U. 19/05/2000, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2000)
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Testo in vigore dal:  21-3-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese ad assicurare sull'intero territorio nazionale la prosecuzione dei servizi di assistenza ai disabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), nonché il necessario risanamento finanziario di tale ente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con handicap intellettivo ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.
2. Il contributo è erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta a seguito dell'erogazione del contributo.
3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.