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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2000, n. 32

Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo.

note: Entrata in vigore del Decreto: 26/2/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2000, n. 97 (in G.U. 22/04/2000, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2000)
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Testo in vigore dal:  26-2-2000 al: 22-4-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonché a risolvere taluni problemi insorti nella fase di prima applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi.
2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.
3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. A tale fine il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.
4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 maggio 2000.