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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1999, n. 539

Regolamento recante condizioni e modalità dell'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale.

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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  23-2-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 261, e, in particolare, l'articolo 5, il quale prevede:
al comma 1, come novellato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 413, l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale (di seguito denominato "Fondo"), destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti finalizzati alla costruzione e trasformazione di unità navali e la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica è affidata ad una banca prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
al comma 2, come novellato dall'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 413 del 1998, che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione di unità navali di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello fissato dal consiglio dell'OCSE ovvero a tasso di mercato nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;
al comma 3, che la garanzia del Fondo può essere accordata alla banca finanziatrice fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento e che nei limiti del massimale la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita definitiva;
al comma 4, che le modalità e le condizioni dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999 (parere n. 210/99);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 38084 dell'8 novembre 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo" indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261;
b) "gestore" indica la banca cui è affidata la gestione del Fondo;
c) "banca" indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
d) "armatore" indica l'impresa italiana od estera committente dei lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132;
e) "finanziamenti" indica i finanziamenti - garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 - di durata complessiva non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive modificazioni od a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi;
f) "tasso di riferimento" indica i1 tasso di riferimento del credito navale di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore), è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato "Fondo , destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una società a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durate non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.
3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5-6. (omissis).".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere aottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 5 della citata legge 31 luglio 1997, n. 261, si veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è il seguente:
"Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale), è il seguente:
"Art. 2. - 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.
2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.
3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
- Il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 (Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative), è il seguente:
"Art. 1. - Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:
a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del Ribor a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;
b) media mensile dei rendimenti lordi di titoli pubblici soggetti a tassazione ("campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato ), per le operazioni oltre i 18 mesi.
2. Il parametro indicato al punto a) è pari alla media aritmetica semplice tra:
il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione è reso noto dalla Banca d'Italia;
la media aritmetica semplice del Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.
3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo".
"Art. 4. - Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta altro elemento del tasso di riferimento".