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LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

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Testo in vigore dal: 4-2-2000
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 48 della Costituzione, dopo il secondo comma, e' 
inserito il seguente: 
  "La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del 
diritto di voto dei cittadini  residenti  all'estero  e  ne  assicura
l'effettivita'. A tale fine e' istituita  una  circoscrizione  Estero
per l'elezione delle Camere, alla  quale  sono  assegnati  seggi  nel
numero  stabilito  da  norma   costituzionale   e   secondo   criteri
determinati dalla legge". 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 gennaio 2000 
                               CIAMPI 
                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
                                 l'efficacia.
                               Nota all'art. 1:
              - Il   testo  dell'art.  48  della  Costituzione  della
          Repubblica  italiana,  cosi' come modificato dalla presente
                            legge, e' il seguente:
              "Art.  48.  - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
          donne,  che  hanno  raggiunto  la maggiore eta'. Il voto e'
                    personale ed eguale, libero e segreto.
              La   legge   stabilisce   requisiti   e  modalita'  per
          l'esercizio  del  diritto  di  voto dei cittadini residenti
          all'estero  e  ne  assicura  l'effettivita'. A tale fine e'
          istituita  una  circoscrizione  Estero per l'elezione delle
          Camere,   alla   quale  sono  assegnati  seggi  nel  numero
          stabilito   da   norma  costituzionale  e  secondo  criteri
                           determinati dalla legge.
                        Il suo esercizio e' dovere civico.
              Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per
          incapacita'   civile  e  per  effetto  di  sentenza  penale
          irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati dalla
                                    legge".