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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2000, n. 3

Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la società "Sviluppo Italia".

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vigente al 06/10/2024
Testo in vigore dal: 16-1-2000
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11,  commi  1,  lettera b), e 3, e l'articolo 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 novembre 1999;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  delle
politiche agricole e forestali e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) nel  comma 1, le parole: "Per il coordinamento e il controllo"
sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. La  societa'  di  cui  al  comma  1  ha  per  scopo, attraverso
l'erogazione  di  servizi  e  l'acquisizione  di  partecipazioni,  di
promuovere  attivita'  produttive,  attrarre investimenti, promuovere
iniziative  occupazionali  e  nuova imprenditorialita', sviluppare la
domanda  di  innovazione,  sviluppare sistemi locali d'impresa, anche
nei  settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette
attivita'    siano    sempre   correlate   a   iniziative   d'impresa
concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali
e  locali  per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello
sviluppo,  la  consulenza  in  materia  di  gestione  degli incentivi
nazionali  e  comunitari,  in  base  alle  disposizioni  del presente
decreto  e  con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre
aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La
societa'  di  cui  al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative
eventualmente costituite ai sensi del comma 4.";
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. La  societa'  di  cui  al  comma  1  provvede  al  riordino  ed
all'accorpamento   delle  partecipazioni,  delle  attivita'  e  delle
strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale
fine  ricollocandole  in  una  o  piu'  societa'  operative  da  essa
direttamente  controllate,  ovvero  in  rami  d'azienda eventualmente
dotati  di  contabilita'  separata,  ferma  restando  la  distinzione
funzionale  fra  servizi  allo  sviluppo  e  servizi  finanziari;  le
eventuali  perizie  avvengono a valore di libro sempre che non vi sia
opposizione  immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle
amministrazioni    dello   Stato.   Sono   comunque   assicurate   la
riorganizzazione   unitaria   dell'attivita'  con  l'eliminazione  di
duplicazioni  e  sovrapposizioni,  nel rispetto delle specificita' di
settore,    con    particolare   riguardo   a   quello   agricolo   e
agro-alimentare,   nonche'  la  massima  efficienza  delle  strutture
aziendali   e  la  massima  efficacia  delle  politiche  di  sviluppo
industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle
priorita'  determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del CIPE.";
    d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  "4-bis. Lo  Stato  e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze,  favoriscono  la  collaborazione  ed  ogni forma utile di
integrazione  su  programmi definiti di attivita', tra la societa' di
cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.";
  "4-ter. Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e per
almeno  un  biennio  i  nuovi  finanziamenti  nazionali  e comunitari
assegnati  alla  societa'  di  cui  al  comma  1 sono preferibilmente
impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.".
          Avvertenza:
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  decreto  legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, reca:
          "Riordino  degli  enti  e  delle  societa'  di promozione e
          istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli
          articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  degli  articoli  76 e 87 della Costituzione
          della Repubblica italiana, e' il seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistatura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Il  testo dell'art. 11, commi 1, lettera b), come da
          ultimo  modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e 3,
          e  dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e' il seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) (omissis);
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c)-d) (omissis).
              (Omissis);
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore".
              "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive   modificazioni,   dal   decreto  legislativo  3
          febbraio  1993, n. 29 e successive modificazioni, dall'art.
          3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20, comma 7, del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
              - La  legge  30  giugno 1998, n 208, reca: "Attivazione
          delle  risorse  preordinate  dalla  legge  finanziaria  per
          l'anno  1998  al  fine  di realizzare interventi nelle aree
          depresse.   Istituzione   di   un  Fondo  rotativo  per  il
          finanziamento  dei  programmi di promozione imprenditoriale
          nelle aree depresse".
              -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n.  1 del 1999, cosi' come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Per  lo  svolgimento  delle attivita'
          considerate  nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999
          e'  istituita  una  societa'  per azioni cori sede in Roma,
          denominata Sviluppo Italia.
              2. La  societa'  di  cui  al  comma  1  ha  per  scopo,
          attraverso  l'erogazione  di  servizi  e  l'acquisizione di
          partecipazioni,   di   promuovere   attivita'   produttive,
          attrarre  investimenti, promuovere iniziative occupazionali
          e   nuova  imprenditorialita',  sviluppare  la  domanda  di
          innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei
          settori  agricolo,  turistico  e  del commercio, purche' le
          predette  attivita'  siano  sempre  correlate  a iniziative
          d'impresa     concorrenziali;     dare     supporto    alle
          amministrazioni   pubbliche   centrali   e  locali  per  la
          programmazione   finanziaria,   la   progettualita'   dello
          sviluppo,  la  consulenza  in  materia  di  gestione  degli
          incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni
          del  presente  decreto e con particolare riferimento per il
          Mezzogiorno  e  le  altre  aree  depresse, come definite ai
          sensi  della  normativa  comunitaria. La societa' di cui al
          comma   1   puo'   avvalersi   delle   societa'   operative
          eventualmente costituite ai sensi del comma 4.
              3. Alla  societa'  di  cui al comma 1 sono conferite, o
          fatte  acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa
          SPI,   ITAINVEST,   IG   -   Societa'  per  l'imprenditoria
          giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e
          le  quote  di  IPI,  detenute  dallo Stato o da societa' da
          questo   controllate.   La   partecipazione   azionaria  di
          ITAINVEST  in  Italia  Lavoro e' conferito al Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, che
          esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri e d'intesa con il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale.
              4. La  societa'  di cui al comma 1 provvede al riordino
          ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e
          delle  strutture  delle  societa'  di  cui al comma 3 in un
          unico  gruppo,  a  tale  fine  ricollocandole in una o piu'
          societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero
          in  rami  d'azienda  eventualmente  dotati  di contabilita'
          separata,  ferma  restando  la  distinzione  funzionale fra
          servizi  allo  sviluppo  e servizi finanziari; le eventuali
          perizie  avvengono  a valore di libro sempre che non vi sia
          opposizione  immediata  e  motivata  da  parte di azionisti
          diversi  dalle  amministrazioni  dello Stato. Sono comunque
          assicurate  la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con
          l'eliminazione   di  duplicazioni  e  sovrapposizioni,  nel
          rispetto  delle  specificita'  di  settore, con particolare
          riguardo  a  quello  agricolo e agro-alimentare, nonche' la
          massima  efficienza  delle strutture aziendali e la massima
          efficacia   delle   politiche  di  sviluppo  industriale  e
          dell'occupazione,  in  attuazione  degli  indirizzi e delle
          priorita'  determinati  con  direttiva  del  Presidente del
          Consiglio di Ministri, su proposta del CIPE;
              4-bis. Lo  Stato  e  le  regioni,  ciascuno nell'ambito
          delle  proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed
          ogni  forma  utile di integrazione su programmi definiti di
          attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e
          le finanziarie locali di promozione.
              4-ter. Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto  e  per  almeno  un  biennio  i nuovi finanziamenti
          nazionali  e  comunitari  assegnati alla societa' di cui al
          comma  1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse
          dell'obiettivo 1.
              5. Resta  fermo quanto disposto dal decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112".