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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 agosto 1999, n. 524

Regolamento recante norme perla fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2006)
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Testo in vigore dal:  29-1-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1983 modificato con decreto ministeriale del 15 dicembre 1998, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali del 29 ottobre 1983, n. 298 e del 24 febbraio 1999, n. 45;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro;
Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni del Dipartimento del tesoro;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, concernente la coniazione e l'emissione delle monete metalliche;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante norme sull'articolazione del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1998, n. 229;
Considerato che occorre adeguare le prescrizioni del citato decreto ministeriale 30 luglio 1983 al nuovo contesto normativo interno e comunitario, procedendo contestualmente al riordino ed alla semplificazione dell'attuale modulo organizzativo e procedurale;
Sentita la Banca centrale europea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con nota n. 835024 del 20 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Per la copertura del fabbisogno della circolazione fino al 31 dicembre 2001, la coniazione delle monete di Stato è autorizzata, ai sensi delle leggi che ne prevedono l'emissione e previa approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, secondo quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. A partire dal 1° gennaio 1999, la coniazione delle monete metalliche in euro, nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, e previa approvazione, ai fini della immissione in circolazione, della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio, è autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Tali decreti fissano, in conformità con i relativi provvedimenti della Comunità europea, le caratteristiche tecnico-artistiche dei singoli tagli, i contingenti di emissione, la data di inizio del corso legale nonché la data di cessazione dello stesso.
4. Con successivi provvedimenti il Dipartimento del tesoro fisserà modalità e procedure, per il periodo 1° gennaio 1999 - 30 giugno 2002 per tutte le operazioni inerenti la monetazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 20 aprile 1978, n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124, reca: "Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato".
- Il decreto ministeriale 30 luglio 1983, reca: "Regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il testo del comma 1, lettera c), dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a)-b) (omissis);
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie".
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'euro), è il seguente:
"Art. 1 (Delega al Governo). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'euro, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'art. 108 del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
5. Con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei principi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:
"Art. 2 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria. Provvede, in particolare, nelle seguenti materie:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali;
b) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e del Ministero del commercio con l'estero;
c) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
d) copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;
e) vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio;
f) adempimenti in materia valutaria e per il contrasto dei fenomeni del riciclaggio e dell'usura;
g) gestione finanziaria delle partecipazioni azionarie dello Stato; esercizio dei diritti dell'azionista; cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato e relativa attività istruttoria e preparatoria;
h) consulenza per l'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento;
i) gestione della mobilità interna al Dipartimento e formazione specialistica nelle materie di competenza.
2. Il dirigente generale preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), è il seguente:
"Art. 5 (Monete metalliche). - 1. La coniazione delle monete metalliche è effettuata con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio, ai sensi dell'art. 105 A, paragrafo 2 del trattato.
2. La coniazione e l'emissione delle monete metalliche in euro sono effettuate nel rispetto delle misure adottate dal Consiglio dell'Unione europea a norma degli articoli 105 A, paragrafo 2, e 109 L, paragrafo 4, del trattato.
3. Il decreto del Ministro del tesoro del 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1983, è modificato in coerenza con quanto previsto nel presente articolo".
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1998 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:
"Art. 1 (Dipartimento del tesoro). - 1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:
a)-b)-c)-d)-e) (omissis);
f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 105 A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE;
g) (omissis);
commi 2 e 3 (omissis).
- Il decreto ministeriale 28 settembre 1998, reca: "Indicazione della data di entrata in vigore di talune disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e delle corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 106, paragrafo 2 (ex art. 105, paragrafo A), del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:
"Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 252 e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità".
- Il testo dell'art. 252 (ex art. 189 C) del trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:
"Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:
a) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune;
b) la posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché, della posizione della Commissione. Se, entro il termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune;
c) entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità;
d) la Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune. La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti;
e) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione. Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità;
f) nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata;
g) i termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.