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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 novembre 1999, n. 521

Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto, di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2005)
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Testo in vigore dal:  14-1-2000 al: 7-10-2005
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni relativa alla istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
Visto il decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, modificato con decreto ministeriale n. 198/1991 e con decreto ministeriale n. 251/1991 contenente le disposizioni concerneni i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada;
Vista la direttiva CE n. 96/26 del 29 aprile 1996 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi;
Vista la legge n. 400 del 23 agosto 1988 per la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'articolo 17, comma 3 e 4;
Ritenuta l'opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci, nonché di facilitare l'accesso al mercato internazionale delle imprese interessate;
Sentita la commissione consultiva sull'autotrasporto internazionale istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e ricostituita con decreto ministeriale 5 ottobre 1989 che ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 novembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
(nota n. 17841/036 del 23 novembre 1999);

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 298/1974, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974, reca: "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzioni di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- La direttiva 96/26 CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 124 del 23 maggio 1996.
- Il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, reca: "Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatori di cose per conto terzi".
- Il decreto legisltivo 14 marzo 1998, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, reca: "Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge n. 400/1988 (Disciplina di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto ministeriale n. 82/1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, reca: "Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".
- Il decreto ministeriale n. 198/1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 settembre 1991 è il "Regolamento di attuazione della sopracitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 luglio 1989 riguardante l'Accesso alla professione di autotrasportatore di merci".
- Il decreto ministeriale n. 251/1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1991 reca:
"Modificazioni al decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 19888 recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada".
- Il decreto ministeriale 4 dicembre 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 344 del 16 dicembre 1981 reca: "Attribuzione in deroga ai decreti ministeriali 21 settembre 1979 e 1o aprile 1980, delle autorizzazioni bilaterali al trasporto internazionale di merci su strada disponibili per l'anno 1982".
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1989 reca: "Ricostruzione della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci".