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LEGGE 22 dicembre 1999, n. 512

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2018)
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Testo in vigore dal:  25-1-2000 al: 26-2-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall'articolo
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.