stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 ottobre 1999, n. 478

Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2008)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-2000 al: 13-1-2000
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, recante "Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto", come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, e dalla legge 30 novembre 1998, n. 413;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante approvazione del "regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto";
Visto l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 436 del 1996 che prevede l'adozione di modifiche del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, in considerazione delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo medesimo;
Considerata pertanto la necessità di armonizzare la disciplina vigente in materia di sicurezza della navigazione da diporto con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 436 del 1996;
Considerato altresì che l'evoluzione normativa e tecnologica verificatasi nel settore della nautica richiede un aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di sicurezza della navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per la parte riguardante le unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 4941 in data 4 ottobre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Resta nella responsabilità del conduttore dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteomarine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende effettivamente intraprendere. La disciplina del presente regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) unità da diporto rientranti nella categoria delle imbarcazioni e dei natanti, conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Per la navigazione intrapresa con unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, le disposizioni del presente decreto si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, nonché per il motore ausiliario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca "Norme sulla navigazione da diporto".
- Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994.
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 436 del 1996, è il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto a componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.
2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.
3. I natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologizione e di dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge spressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri; possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 436/1996 v. nelle premesse del presente decreto.
- Il testo dell'art. 13, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è il seguente:
"I natanti possono navigare entro sei miglia dalla costa, salvo quelli indicati nel comma seguente".