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DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1999, n. 471

Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2005)
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vigente al 16/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-12-1999
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio,  modificato  ed  integrato  con il decreto legislativo 8
novembre  1997,  n. 389 e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n, e 22, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  D'intesa  con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1luglio
1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 22 ottobre 1999;
                               ADOTTA
                      il presente regolamento:
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1.  Il  presente  regolamento stabilisce i criteri, le procedure e le
modalita'  per  la  messa  in sicurezza, la bonifica, e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17, dei decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche ed
integrazioni. A tal fine disciplina:
a  - i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque  superficiali  e  delle  acque  sotterranee  in  relazione alla
specifica destinazione d'uso dei siti;
b  -  le  procedure  di  riferimento  per il prelievo e l'analisi dei
campioni;
c -i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
   ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
   dei relativi progetti; d
d -i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde
   acquifere  che  facciano  ricorso  a  batteri,  a  ceppi batterici
   mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo;
e -il censimento dei siti potenzialmente inquinati, l'anagrafe dei
   siti   da   bonificare  e  interventi  di  bonifica  e  ripristino
   ambientale effettuati da pane della pubblica amministrazione;
f -i criteri per l'individuazione dei siti inquinati di interesse
   nazionale.
2. Le   disposizioni   del   presente   decreto   non   si  applicano
   all'abbandono   di  rifiuti  disciplinato  dall'articolo  14,  del
   decreto   legislativo   5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
   modificazioni  ed  integrazioni.  In ogni caso si dovra' procedere
   alla   classificazione,   quantificazione   ed  indicazione  della
   localizzazione  nel  sito  dei rifiuti abbandonati o depositati in
   modo incontrollato, ai fini degli eventuali interventi di bonifica
   e  ripristino  ambientale  da  effettuare  ai  sensi  del presente
   decreto  nel  caso  in  cui,  a  seguito  della rimozione, avvio a
   recupero  e  smaltimento  dei  suddetti  rifiuti,  si  accerti  il
   superamento  o  il pericolo concreto ed attuale di superamento dei
   valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3,
   comma 1.
3. Le norme del presente, decreto che disciplinano la competenza e la
   realizzazione  degli  interventi di messa in sicurezza d'emergenza
   non  si  applicano  qualora  la  vigilanza  ed  il controllo sugli
   impianti  produttivi e di gestione dei. rifiuti nonche' l'adozione
   delle  misure  necessarie  per  prevenire  i  rischi e limitare le
   conseguenze  di  incidenti  a  tutela dell'ambiente e della salute
   umana siano disciplinati da disposizioni speciali. In tali casi la
   bonifica  ed.  il  ripristino ambientale dei siti restano comunque
   disciplinati dal presente decreto.
4. Le  disposizioni dei presente regolamento non si applicano; se non
   in  quanto  espressamente  richiamate, agli interventi di bonifica
   disciplinati da leggi speciali.
5. Gli  'interventi  di  bonifica e ripristino ambientale per le aree
   caratterizzate  da  inquinamento  diffuso  sono disciplinati dalla
   regione con appositi piani.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
           - Per  il  testo  dell'art.  17 del D.Leg. n. 22/1997 V.
          nelle note alle premesse.
          Note al decreto
          Note alle premesse:
           -Si riportano i testi degli articoli 17,  18,  comma  1,
          lettera  n),  e  22,  comma  5,  del  decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22:
            "Art. 17  (Bonifica  e  ripristino  ambientale  dei  siti
          inquinati).   -1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore del  presente  decreto  il  Ministro  dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente  (ANPA),   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, definisce:
             a)  i  limiti  di accettabilita della contaminazione dei
          suoli, delle acque superficiali e delle  acque  sotterranee
          in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
             b)  le  procedure  di  riferimento  per  il  prelievo  e
          l'analisi dei campioni;
             c) i criteri generali per  la  messa  in  sicurezza,  la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
             c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e  falde
          acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
          mutanti,  a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel
          suolo al fine di evitare i  rischi  di  contaminazione  del
          suolo e delle falde acquifere.
            1-bis.  I  censimenti  di  cui  al  decreto  del Ministro
          dell'ambiente 16 maggio  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne ai luoghi di produzione,  raccolta,  smaltimento  e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  deceto  del
          Presidente  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e suc-
          cessive modificazioni.  Il Ministro dell'ambiente  dispone,
          eventualmente  attraverso accordi di programma con gli enti
          provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la
          mappatura nazionale dei siti oggetto dei  censimenti  e  la
          loro verifica con le regioni.
            2.  Chiunque  cagiona,  anche  in maniera accidentale, il
          superamento dei limiti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento dei limiti medesimi, e' tenuto  a  procedere  a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate  e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
             a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica  al
          comune,  alla  provincia  ed  alla regione territorialmente
          competenti, nonche' agli organi di  controllo  sanitario  e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
             b)  entro le quarantotto ore successive alla notifica di
          cui alla lettera a),  deve  essere  data  comunicazione  al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti degli interventi di messa in sicurezza  adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo di inquinamento, contenere gli effetti  e  ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
             c)  entro  trenta  giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di pericolo, deve  essere  prescritto  al  comune  ed  alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
            3.  I  soggetti  e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle proprie funzioni istituzionali individuano  siti  nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida  il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
            4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza   la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo  e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le  eventuali  modifiche  ed  integrazioni   del   progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto  di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in sicurezza riguarda un'area compresa  nel  territorio  di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
            5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  del
          progetto  di  bonifica la regione puo' richiedere al comune
          che  siano  apportate  modifiche  ed  integrazioni   ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
            6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti
          urbanistici  in  vigore  imponga  il  rispetto di limiti di
          accettabilita' di contaminazione  che  non  possono  essere
          raggiunti   neppure   con   l'applicazione  delle  migliori
          tecnologie    disponibili     a     costi     sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione di misure di sicurezza volte ad  impedire  danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria con  l'impiego  di  tecniche  e  di  ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle  previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
            6-bis. Gli interventi di bonifica  dei  siti  inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione legislativa di  finanziamento,  da  contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici   connessi   ad   esigenze  di  tutela  igienico-
          sanitaria  e  ambientale  o  occupazionali.  Ai   predetti
          contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui
          ai commi 10 e 11.
            7.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce
          variante urbanistica, comporta  dichiarazione  di  pubblica
          utilita',  di  urgenza  e di indifferibilita' dei lavori, e
          sostituisce a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni,  le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e gli assensi previsti dalla legislazione  vigente  per  la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
            8.   Il   completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti di cui al comma 2, lettera  c),  e'  attestato  da
          apposita    certificazione    rilasciata   dala   provincia
          competente per territorio.
            9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano
          individuabili, gli interventi di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica   e   di  ripristino  ambientale  sono  realizzati
          d'ufficio dal  comune  territorialmente  competente  e  ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme  per  i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
            10. Gli interventi di messa in sicurezza, di  bonifica  e
          di  ripristino  ambientale  costituiscono onere reale sulle
          aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.  L'onere  reale  deve
          essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
          ai  sensi  e  per gli effetti dell'art.  18, comma 2, della
          legge 28 febbraio 1985, n. 47.
            11. Le spese sostenute per  la  messa  in  sicurezza,  la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2748, secondo comma,  del  codice  civile.  Detto
          privilegio  si  puo'  esercitare  anche  in pregiudizio dei
          diritti acquistati dai  terzi  sull'immobile.  Le  predette
          spese   sono  altresi'  assistite  da  privilegio  generale
          mobiliare.
            12. Le regioni predispongono sulla base  delle  notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare  che
          individui:
             a)  gli  ambiti  interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
             b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
             c) gli enti di cui  la  regione  intende  avvalersi  per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati;
             d) la stima degli oneri finanziari.
            13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di
          un'area    comporti    l'applicazione    dei    limiti   di
          accettabilita'   di   contaminazione   piu'    restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato,  dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
            13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,  di  bonifica   e   di   ripristino   ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
            14. I progetti relativi  ad  interventi  di  bonifica  di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente ed approvati, ai  sensi  e  per  gli  effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente, di concetto con i  Ministri  dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con la regione territorialmente competente.  L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli impianti di incenerimento e di  recupero  energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione  di  impatto  ambientale  degli   impianti   da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
            15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui  al
          comma  1  ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
          destinate alla produzione agricola e  all'allevamento  sono
          definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero delle
          risorse agricole, alimentari e forestali.
            15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni  per  le  imprese  industriali,  consorzi   di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane   che   intendano   accedere   a   incentivi    e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
            15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
          pubblica, rispettivamente, la lista di priorita'  nazionale
          e regionale dei siti contaminati da bonificare".
            "Art. 18, comma 1. Spettano allo Stato:
             a)-m) (Omissis);
             n)   la   determinazione   d'intesa  con  la  conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dei criteri
          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,
          nonche'  la  determinazione dei criteri per individuare gli
          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo
          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione
          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale".
            "Art. 22, comma 5. Costituiscono parte integrante del pi-
          ano regionale i piani per la bonifica delle aree  inquinate
          che devono prevedere:
             a)  l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
             b) l'individuazione  dei  siti  da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
             e)   le   modalita'   degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani;
             d) la stima degli oneri finanziari;
             e)   le   modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare".
            Il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina  dell'attivita'  di governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
             "3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
           -L'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 e' riportato nelle note
          alla premesse.
           - Il  testo  dell'art.  14  del  D.Lgs. n. 22/1997 e' il
          seguente:
            "Art. 14 (Divieto di abbandono).-1.  L'abbandono  e  il
          deposito  incontrollati  di  rifiuti  sul suolo e nel suolo
          sono vietati.
            2.  E'  altresi'  vietata  l'immissione  di  rifiuti   di
          qualsiasi  genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
          superficiali e sotterranee.
            3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui  agli
          articoli  50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi
          1 e 2, e' tenuto a procedere alla  rimozione,  all'avvio  a
          recupero  o  allo  smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
          dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e  con
          i  titolari  di  diritti  reali  o  personali  di godimento
          sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo
          di dolo o  colpa.  Il  sindaco  dispone  con  ordinanza  le
          operazioni  a  tal  fine necessarie ed il termine entro cui
          provvedere, decorso  il  quale  procede  all'esecuzione  in
          danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme an-
          ticipate.
            4.  Qualora  la responsabilita' del fatto illecito di cui
          al   comma   1   sia   imputabile   ad   amministratori   o
          rappresentanti  di  persona  giuridica,  ai sensi e per gli
          effetti del comma  3  sono  tenuti  in  solido  la  persona
          giuridica  ed  i  soggetti che subentrano nei diritti della
          persona stessa".