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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 giugno 1999, n. 450

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/2019)
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Testo in vigore dal:  17-12-1999 al: 13-11-2019
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con

I Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e per la funzione pubblica
Visto l'articolo 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che l'attività della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale dipendente comunque incaricato delle funzioni e dei compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile, si esplica in strutture, anche mobili, funzionali al servizio espletato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Edifici, strutture e mezzi
1. Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e difesa.
3. Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così recita:
"2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica".
- L'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante "modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", così recita:
"2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto".
- L'art. 6, comma 1, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale così recita:
"Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-u) (omissis);
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnicosanitario delle condizioni del personale dipendente".
- L'art. 27, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 312, così recita:
"Sono inoltre compresi nelle materie suddette:
a)-c) (omissis);
d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'Amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recitano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca talepotere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- L'art. 328, primo comma, del codice penale così recita:
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni".
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni così recita:
"Art. 6. - 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza".