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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1999, n. 448

Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2005)
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Testo in vigore dal:  16-12-1999 al: 17-6-2005
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";
Considerata la necessità di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle mutate esigenze di integrazione europea del settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 giugno 1999;
Ritenuta la necessità di omettere, nel testo del presente regolamento, il riferimento all'articolo 13, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, contenuto nell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 1991, n. 94, al fine di tenere conto della sopravvenuta abrogazione di detta norma da parte dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Abbreviazioni
1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
a) "la legge, alla legge, della legge", alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
b) "materiali", ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;
c) "elenco", all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
d) "registro", al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;
e) "operatore" e "operatori", ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nullaosta di cui alla legge nonché ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
f) "operazione" ed "operazioni", a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) "comitato", al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge;
h) "CIPE", Comitato interministeriale programmazione economica, in sostituzione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 21, legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, del CISD, Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa di cui all'articolo 6 della legge.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, vedasi nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima deIla loro emazione".
- I testi degli articoli 29 e 30 della legge n. 185/1990 (Nuove nome sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) sono i seguenti:
"Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sarà emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione".
"Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno amanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nome per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7, autorizza di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dall'autorizzazione dovrà essere motivato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nullaosta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Dell'autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate.
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o cominicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente".
- Il testo dell'art. 7, comma 4, del D.P.C.M. n. 94/1991 è il seguente:
"4. La domanda dell'operatore che intenda rivolgersi al CISD ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge, è presentata entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero degli affari esteri dalla legge e dal presente regolamento. La domanda è inviata al Ministero degli affari esteri che la trasmette immediatamente al CISD. Il CISD provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; in mancanza, essa si intende respinta. Il predetto termine di sessanta giorni si applica anche ai procedimenti in cui è richiesto l'esame da parte del CISD ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge".
- Il testo dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 373/1994 è il seguente:
"4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore deI presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco A, che forma parte integrante del presente regolamento".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnicocostruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro o relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati masteriali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmante al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nullaosta del Ministro dalla difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 3 (Registro nazionale dell'imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o estensione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le, imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle ammministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancallazione del registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1.
L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo o del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi delle legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia.
Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nullaosta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1.
I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.
2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizo delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nullaosta del Ministro delle difesa importazione ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvelersi del comitato di cui all'art. 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 185/1990 è seguente:
"Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nullaosta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata della traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento;
2) per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.
3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso il parere dei membri.
4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere conformati per una volta sola".
- Il testo dell'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993 è il seguente:
"21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati".
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 373/1994 è il seguente:
"Art. 6 (Devoluzione dalle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS). - 1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49".
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 è il seguente:
"Art. 6 (Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.
4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dell'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49".