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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 settembre 1999, n. 441

Regolamento recante criteri e modalità per il finanziamento delle spese di partecipazione a gare internazionali di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1999
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  14-12-1999

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, concernente "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" ed, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394, concernente "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane" ed, in particolare, l'articolo 2;
Visto l'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale il regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 304/1990, è adottato dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero" ed in particolare l'articolo 25, a norma del quale dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, viene attribuita alla Simest S.p.a. che succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui è titolare l'attuale gestore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dei rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992, con il quale è stata data attuazione all'articolo 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
Considerato che con successivo regolamento saranno disciplinate modalità, criteri di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui al comma 5 dell'articolo 22 del citato decreto legislativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 36041 del 28 settembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
"Legge 29 luglio 1981, n. 394": la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;
"Legge": legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3, recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali;
"Fondo": il Fondo istituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1981, n. 394, e trasferito alla Simest S.p.a., ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Comitato: il comitato istituito presso il soggetto gestore, in base ad apposita convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998;
Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero;
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei Fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Per il titolo della legge 20 ottobre 1990, n. 304, vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251. Si riporta il testo dell'art. 3:
"Art. 3. - 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 304, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981".
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, recante "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206. Si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
È autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 14, recante "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109.
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22:
"7. I decreti di attuazione previsti dagli articoli 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e 3, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, sono adottati dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1".
- La legge 20 ottobre 1990, n. 304, citata in precedenza.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge 23 agosto 1998, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988. Si riporta il testo del vigente comma 3 dell'art. 17:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto del Ministero del tesoro 13 febbraio 1992 recante "Settori beneficiari, criteri, modalità e limiti dei finanziamenti agevolati erogati dal Mediocredito centrale per le spese inerenti alla partecipazione delle imprese a gare internazionali all'estero" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.

Note all'art. 1:
- La legge 29 luglio 1981, n. 394, è citata nelle note alla premessa.
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, è citato nelle note alla premessa.
- L'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, è riportato nelle note alla premessa.
- L'art. 2 della citata legge 29 luglio 1981, n. 394, è riportato nelle note alla premessa.
- L'art. 25 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è riportato nelle note alla premessa.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101.