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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 ottobre 1999, n. 439

Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1999
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  27-11-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione";
Visto il regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, per cui è stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Considerato che il predetto termine di due anni di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, determina di fatto un'oggettiva disparità di trattamento tra le imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 e quelle che svolgono le attività di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo, consentendo solo alle prime di maturare il requisito di capacità tecnica ed organizzativa e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilità a tutte le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto in parola;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 17315 del 17 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, è modificato come segue:
a) all'articolo 2, comma 4, le parole "resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle seguenti: "resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole "alla data di emanazione" sono sostituite dalle parole "alla data di entrata in vigore"; il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'articolo 2";
c) al punto 1 della sezione I del modello A, le parole "sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle seguenti: "sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello A, dopo le parole "unisce inoltre n. ... dichiarazioni bancarie" è inserito il richiamo alla seguente nota: "Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento";
e) al punto 3 della sezione II del modello A, è inserito il richiamo alla seguente nota: "In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1994, n. 27.
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, è il seguente:
"Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate ''imprese di pulizià', sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge:
a) le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
b) i requisiti di capacità economicofinanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari al netto dell'IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2".
"Art. 4 (Sospensione, cancellazione e reiscrizione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.
3. La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.
5. L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e notificati all'impresa.
6. Avverso le decisioni della giunta di cui al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione".



Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto ministeriale n. 274/1997 è il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definiite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore".
"Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane). - 1. I requisiti di capacità economicofinanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamerite accordati.
2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione, resa a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A) al presente decreto e completa dei relativi allegati".
"Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese di pulizia che alla data di emanazione del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A), complete dei relativi allegati.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per due anni successivi alla data di emanazione del presente decreto anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2".
- Il testo della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimeti di decisione e di controllo" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113.
-Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, è il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive). - 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni indicate al comma 1, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo può contenere anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Le singole amministrazioni inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive se ammesse ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane). - 1. I requisiti di capacità economicofinanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'art. 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
3. I requisiti tecnicoprofessionali di cui al comma 2, sono i seguenti:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
4. Nelle more dell'emanazione della specifica normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con apposita dichiarazione resa a norma dell'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in conformità al modello di cui all'allegato A al presente decreto e completa dei relativi allegati".
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Le imprese di pulizia che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche se l'iscrizione per dette attività è avvenuta in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono tenute a presentare all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 7 di detta legge, soltanto le attestazioni di cui all'allegato A, complete dei relativi allegati.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 2.
- Il testo vigente dell'allegato A al decreto ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale qui pubblicato, è il seguente:
"Allegato A MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
AL D.M. ..........................., DI CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA,
TECNICA E ORGANIZZATIVA NONCHÈ RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN UNA
DETERMINATA FASCIA (*).

Sezione I

1. Il sottoscritto ............................................. legale rappresentante della impresa .............................. nato a ........................................................... (provincia ..............................), il .................., c.f. ................ , dichiara, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai fini dell'esercizio delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 82 del 1994:
1) che l'impresa predetta è in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, ........................., e, in particolare dichiara altresì:
a) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con il numero ..................(eventuale);
b) che il codice fiscale (eventuale) dell'impresa è..........;
c) che la partita IVA dell'impresa è.........................;
d) che l'impresa si trova nei confronti di eventuali protesti cambiari nella seguente posizione:
assenza di protesti negli ultimi cinque anni a carico del titolare (imprese individuali), dei soci (società di persone), amministratori (società di capitali e società cooperative) (**)' ................;
e) che l'impresa ha regolarmente iscritto all'INAIL e all'INPS tutti i propri addetti, per i quali sussiste il relativo risultando in regola con i versamenti contributivì ...........................;
f) che l'impresa applica regolarmente i contratti collettivi di settorè ..........................................................;
g) che l'impresa (o nel caso di impresa individuale, il suo titolare) è titolare dei seguenti c/c bancari, presso le seguenti banche:
..........................................., ag. n. ................
............................................, ag. n. ................ unisce inoltre n. ..................... dichiarazioni bancarie (1);
2) che alla gestione tecnica dell'impresa è preposto il sig. ....,
........................che risulta in possesso del seguente requisito tra quelli indicati all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale ...............................................(***).

Sezione II

2. Il sottoscritto fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa nella seguente fascia di classificazione per volume di affari di cui all'art. 4, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria agli appalti pubblici (****):
non inferiore a lire ....................................(****), all'uopo dichiara:
a) che l'impresa è attiva nel settore delle pulizie da anni _ _ e mesi _ _ ;
b) che l'importo medio annuo del volume d'affari dell'impresa al netto dell'IVA non è inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore all'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione e che ricorre una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):
almeno uno dei servizi eseguiti è di importo non inferiore al 40%' __ ;
almeno due sono di importo complessivo non inferiore al 50%' __ ;
almeno tre sono di importo complessivo non inferiore al 60%' __ .
3. Unisce ai sensi dell'art. 3, comma 4, copia dei libri paga e dei libri matricola nonché un elenco dei servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo e l'elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della presente istanza. Unisce inoltre n. .... attestazioni rese da altrettanti committenti (2).
4. Unisce altresì, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale gli attestati dell'INPS e dell'INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti all'impresa (titolare, familiari collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).
Luogo e data,.................
Firma
.................. (*) La presente scheda, per le imprese di nuova costituzione, va allegata alla domanda di iscrizione al registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, per le imprese individuali, o alla domanda di inizio attività, per le società, rispettivamente modello I1 e S5 di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1996.
(**) Tale assenza può essere dichiarata anche in presenza di eventuali protesti a condizione che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 108 del 1996, ovvero l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto.
(***) Il nominativo del responsabile alla gestione tecnica dell'impresa dovrà essere riportato anche nel quadro B7 del modello S5 per le società o nel quadro 13 del modello I1 per le imprese individuali.
(****) Tale indicazione dovrà comparire anche nei riquadri, a seconda dei casi, A2, A3, B3 e D1 del modello S5 per le società e nei riquadri 7, 8 e 9 del modello I1.
(*****) Indicare l'importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si chiede l'iscrizione.
(1) Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'art. 3 del regolamento.
(2) In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento".
- Il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" è il seguente:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il testo del comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:
"11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo dell'art. 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, è il seguente:
"Art. 3 (Fasce di classificazione). - 1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:
a) fino a 100.000.000 di lire;
b) fino a 400.000.000 di lire;
c) fino a 700.000.000 di lire;
d) fino a 1.000.000.000 di lire;
e) fino a 2.000.000.000 di lire;
f) fino a 4.000.000.000 di lire;
g) fino a 8.000.000.000 di lire;
h) fino a 12.000.000.000 di lire;
i) fino a 16.000.000.000 di lire;
l) oltre 16.000.000.000 di lire.
2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.
3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economicofinanziari:
a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;
b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.
4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.
5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa".