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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1999, n. 433

Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 2000, n. 5 (in G.U. 19/01/2000, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2004)
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Testo in vigore dal:  20-11-1999 al: 19-1-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che è emersa la necessità di integrare il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio diffusione televisiva e che, pertanto, non risulta possibile rilasciare le concessioni televisive private in ambito locale su frequenze terrestri nei termini fissati dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private locali legittimamente operanti, nonché per differire i termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prosecuzione nell'esercizio, differimento di termini
e rilascio delle concessioni
1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1 settembre 1999 ed al 20 dicembre 1999.