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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 16/10/2024
Testo in vigore dal: 25-2-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del
medesimo testo unico;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udita  la  conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi nelle adunanze dell'11
gennaio 1999 e del 24 maggio 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Viste le osservazioni della Corte dei conti;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per  gli  affari  regionali,  con  il  Ministro  per  la solidarieta'
sociale,  con  il  Ministro per le pari opportunita', con il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di
grazia  e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione,
con  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, con il Ministro della sanita' e
con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
       (( (Accertamento della condizione di reciprocita'). ))

  ((  1.  Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocita',
nei  casi  previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  di  seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli
affari  esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei
procedimenti  amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento
dei  diritti  in  materia  civile  i dati relativi alle verifiche del
godimento  dei  diritti  in questione da parte dei cittadini italiani
nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
  2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1,  non  e' richiesto per i
cittadini   stranieri  titolari  della  carta  di  soggiorno  di  cui
all'articolo  9  del  testo  unico, nonche' per i cittadini stranieri
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o  di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per
motivi  di  famiglia,  per motivi umanitari e per motivi di studio, e
per i relativi familiari in regola con il soggiorno. ))