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LEGGE 19 ottobre 1999, n. 370

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 27-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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vigente al 04/10/2024
Testo in vigore dal: 27-10-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
            (Nuclei di valutazione interna degli atenei) 
 
  1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna  della
gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca,
degli interventi di sostegno al  diritto  allo  studio,  verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi  e  dei  rendimenti,  il
corretto utilizzo delle risorse  pubbliche,  la  produttivita'  della
ricerca  e  della  didattica,  nonche'  l'imparzialita'  e  il   buon
andamento dell'azione amministrativa. 
  2. Le funzioni di valutazione di cui al  comma  1  sono  svolte  in
ciascuna universita'  da  un  organo  collegiale  disciplinato  dallo
statuto delle  universita',  denominato  "nucleo  di  valutazione  di
ateneo", composto da un minimo  di  cinque  ad  un  massimo  di  nove
membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel  campo
della valutazione anche in  ambito  non  accademico.  Le  universita'
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso  ai
dati e alle informazioni  necessari,  nonche'  la  pubblicita'  e  la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa  a  tutela  della
riservatezza.  I  nuclei  acquisiscono  periodicamente,  mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle  attivita'
didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di
ciascun  anno,  al  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai  dati  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 
  3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge sono escluse per un triennio dal  riparto  dei  fondi  relativi
alla programmazione universitaria, nonche'  delle  quote  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il  nucleo  di
valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero  dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati  e  le
informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi  determinato,  al
medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma
2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.