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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 368

((Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
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vigente al 08/09/2024
  • Articoli
  • CAMPO DI APPLICAZIONE
  • 1
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo I
    Diplomi, certificati ed altri titoli
    di medico chirurgo
  • 2
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo II
    Diplomi, certificati ed altri titoli di medico chirurgo specialista
    comuni a tutti gli Stati membri e propri di due o più Stati membri.
  • 3
  • 4
  • 5
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo III
    Diritti acquisiti
  • 6
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo IV
    Uso del titolo professionale e di formazione
  • 7
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo V
    Diritto di stabilimento
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo VI
    Prestazioni di servizi
  • 14
  • 15
  • RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
    Capo VII
    Disposizioni comuni
  • 16
  • 17
  • FORMAZIONE
    Capo I
    Condizioni di formazione dei medici chirurghi
  • 18
  • 19
  • FORMAZIONE
    Capo II
    Condizione e formazione dei medici specialisti
  • 20
  • Capo I
    Formazione specifica in medicina generale
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • RICONOSCIMENTO TITOLI
  • 33
  • FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI
    Capo I
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  93/16/CEE  del  Consiglio, del 5 aprile 1993,
intesa  ad  agevolare la libera circolazione dei medici che incorpora
anche  la  direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986,
relativa alla formazione specifica in medicina in generale;
  Vista  la  legge  24  aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee;
  Visto  che l'entrata in vigore al 1 gennaio 1994 dell'Accordo sullo
spazio  economico  europeo,  e  l'adesione  all'Unione europea di tre
nuovi  stati, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Austria ed
il  Regno  di  Svezia,  hanno  reso  necessario  ampliare l'ambito di
applicazione della direttiva 93/16/CEE;
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  96/C393/04 pubblicata
nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'  europee del 31 dicembre
1996,  recante  l'elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati
ed  altri  titoli  di formazione e dei titoli professionali di medico
generico conformemente all'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE;
  Viste  le  direttive 97/50/CE del Parlamento europeo e del Cosiglio
del  6  ottobre  1997, la direttiva 98/21/CE della commissione dell'8
aprile 1998 e la direttiva 98/63/CE della commissione del 3 settembre
1998, che modificano la direttiva 93/16/CEE;
  Vista  la legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e
modificazioni,  con  la  quale  sono  state recepite nell'ordinamento
nazionale  italiano  le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e
90/658/CEE;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per le politiche comunitarie, della
sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di  grazia  e
giustizia,  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1. Il presente decreto si applica alle attivita' di medico chirurgo
esercitate in qualita' di dipendente o libero-professionista.