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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 settembre 1999, n. 356

Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico ( Erwinia amylovora ), nel territorio della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2020)
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Testo in vigore dal:  16-10-1999 al: 23-10-2020
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IL MINISTRO

PER LE POLITICHE ARICOLE
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, concernente la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica e successive modifiche;
Considerata la necessità di aggiornare il decreto ministeriale 27 marzo 1996 succitato, alla luce delle nuove acquisizioni tecnicoscientifiche;
Udito il parere n. 58/98 espresso nell'adunanza dell'8 ottobre 1998 dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (Erwinia amylovora);
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 52/99 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7748 del 24 agosto 1999;

Acquisito

il parere della conferenza Statoregioni reso nella seduta del 27 maggio 1999; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Scopo generale
1. La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
- Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della lora emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".