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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999
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vigente al 09/11/2024
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Testo in vigore dal: 30-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1967,
n. 1518,  concernente regolamento  per l'applicazione del  titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo  ai  servizi  di  medicina  scolastica,  ed  in  particolare
l'articolo 47;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere del  Consiglio superiore  di sanita',  espresso in
data 30 settembre 1998;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro  della sanita',  di  concerto con  il
Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  47 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 47. - 1. I direttori delle  scuole e i capi degli istituti di
istruzione pubblica  o privata sono tenuti,  all'atto dell'ammissione
alla scuola o agli esami, ad  accertare se siano state praticate agli
alunni le vaccinazioni e  le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo
la   presentazione   da   parte   dell'interessato   della   relativa
certificazione, ovvero  di dichiarazione sostitutiva, ai  sensi della
legge  4   gennaio  1968,  n.   15,  e  successive   modificazioni  e
integrazioni,  e  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 403,  comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
e delle rivaccinazioni  predette, accompagnata dall'indicazione della
struttura del Servizio sanitario  nazionale competente ad emettere la
certificazione.
  2. Nel caso  di mancata presentazione della  certificazione o della
dichiarazione di cui al comma 1,  il direttore della scuola o il capo
dell'istituto  comunica  il  fatto   entro  cinque  giorni,  per  gli
opportuni  e  tempestivi  interventi,  all'azienda  unita'  sanitaria
locale di appartenenza dell'alunno ed  al Ministero della sanita'. La
mancata  certificazione   non  comporta  il  rifiuto   di  ammissione
dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
  3.  E' fatta  salva  l'eventuale adozione  da parte  dell'autorita'
sanitaria di  interventi di  urgenza ai  sensi dell'articolo  117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                     istruzione
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24
Ammesso  a  visto e  alla  conseguente  registrazione in  conformita'
  alla  deliberazione  n.  33/99/E  delle  sezioni  riunite  adottata
  nell'adunanza del 20 settembre 1999.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto dall'amministrazione competente   per  materia,  ai
          sensi    dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti      del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle    pubblicazioni  ufficiali      della
          Repubblica    italiana,  approvato con D.P.R. 28   dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge   alle quali e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice   il     ''referendum''   popolare     nei    casi
          previsti  dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    47  del D.P.R. 22
          dicembre 1967, n.  1518, nella sua formulazione originaria:
            "Art. 47.  - I direttori  delle scuole e   i  capi  degli
          istituti  di  istruzione pubblica   o privata   non possono
          ammettere alla  scuola o agli esami   gli alunni   che  non
          comprovino,      con  la     presentazione  di  certificato
          rilasciato ai sensi di  legge, di essere  stati  sottoposti
          alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.
            Il  certificato deve  recare  l'indicazione dell'anno  in
          cui   sono state  eseguite  le  vaccinazioni  e,  nel  caso
          della  vaccinazione antivaiolosa, l'esito riscontrato.
            I   certificati     di   vaccinazione    devono    essere
          conservati    nel  fascicolo  personale   dell'alunno ed e'
          compito    del  medico  scolastico   di   controllarne   la
          validita'".
            - Si  riporta il  testo del  comma 1, dell'art.  17 della
          legge   23  agosto     1988,       n.    400    (Disciplina
          dell'attivita'      di    Governo    e  ordinamento   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a)  l'esecuzione delle   leggi e dei decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa)".
           Note all'art. 1:
            -  Per  il testo  dell'art. 47  del D.P.R.  n. 1518/1967,
          nella sua formazione originaria, si veda  nelle  note  alle
          premesse.
            -  La  legge  4  gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di firme".
            -    Il   D.P.R.   20   ottobre   1998, n.   403,   reca:
          "Regolamento  di attuazione degli  articoli 1, 2  e 3 della
          legge 15 maggio  1997, n.   127,    in      materia      di
          semplificazione    delle   certificazioni amministrative".
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   117 del D.Lgs. 31
          marzo 1998, n.  112 (Conferimento  di funzioni   e  compiti
          amministrativi    dello  Stato alle regioni   ed agli  enti
          locali,  in attuazione  del capo   I della legge  15  marzo
          1997, n. 59):
            "Art.   117  (Interventi  d'urgenza).  - 1.  In  caso  di
          emergenze sanitarie o  di    igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente locale le ordinanze  contingibili e  urgenti
          sono    adottate  dal    sindaco, quale rappresentate della
          comunita'  locale.  Negli   altri   casi   l'adozione   dei
          provvedimenti  d'urgenza, ivi  compresa la  costituzione di
          centri  e  organismi di referenza o assistenza, spetta allo
          Stato o alle regioni in     ragione   della      dimensione
          dell'emergenza   e    dell'eventuale interessamento di piu'
          ambiti territoriali regionali.
            2.  In  caso  di emergenza che interessi il territorio di
          piu' comuni, ogni  sindaco  adotta   le  misure  necessarie
          fino   a  quando  non intervengano i soggetti competenti ai
          sensi del comma 1".