stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1999, n. 348

Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-10-1999 al: 11-8-2006
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 6 maggio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le norme tecniche concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale per ciascuna categoria di opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da n) ad u), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, così come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1998, n. 72, sono definiti nell'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento che modifica e integra l'allegato III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999

Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 23 "ALLEGATO III Con riferimento alle categorie di opere elencate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli

articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono così specificate ed integrate: 1. Impianti industriali (raffinerie di petrolio

greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di

carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di

prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti

chimici integrati, impianti per l'estrazione

dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione). Per quanto attiene il quadro di riferimento

programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piani nazionali del settore interessato; piano energetico nazionale; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e provinciali dei trasporti; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia e il risanamento ambientale, piani

territoriali e paesistici, piani per le attività industriali; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di

carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela

dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi

produttivi o di costruzione, con riferimento in

particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla

tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di

sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla

sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei rifiuti; criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei

sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili,

materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in

atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, dei

sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi dei sottoprodotti; delle ipotesi di recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti; descrizione dei sistemi produttivi e di processo con indicazione delle quantità e caratteristiche chimicofisiche dei materiali utilizzati e di quelli finali ed intermedi; descrizione delle condizioni operative delle fasi di processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento abbattimento delle

emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli

effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti

solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), dei sistemi di monitoraggio e delle infrastrutture civili; descrizione delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio di materiali di processo o di servizio

(terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed

elettrodotti, inclusi i terminali); descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e di risorse naturali; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso dei materiali impiegati nello specifico impianto; analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale

(rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive,

tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici,

rilasci di radioattività, esplosioni e incendi,

interruzioni di attività, ecc.), incidenti durante

trasporti pericolosi, con individuazione in termini

quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di

reazione, duranta, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza; tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di

smantellamento, con indicazione di eventuali residui atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente

con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 2. Centrali termiche e impianti per la produzione

di energia elettrica (impianti di combustione, centrali nucleari ed altri reattori nucleari). Per quanto attiene il quadro di riferimento

programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area: piano energetico nazionale; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani dei trasporti; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia e il risanamento ambientale, piani

territoriali e paesistici, piani per le attività industriali; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

elenco delle norme e disposizioni, anche di

carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela

dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi

produttivi e di costruzione, con riferimento in

particolare alla tutela della qualità dell'aria, alla

tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti,

all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili,

esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, allo smaltimento dei rifiuti; criteri delle scelte in merito alla tecnologia del

ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in

atmosfera e negli effluenti liquidi, dei sistemi di

trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o

riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore;

descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con particolare riferimento al sistema di generazione di

vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della

centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle varie forme di inquinamento (abbattimento delle

emissioni di inquinanti dell'area, depurazione degli

effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti

solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai sistemi di monitoraggio; descrizione delle infrastrutture elettriche e degli

elettrodotti, delle infrastrutture civili e infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei combustibili e di altri materiali di processo o di

servizio (terminali portuali, carbonili, depositi,

oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di materiali); descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse

naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di acque di superficie o di falda; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie di processo o all'uso di materiali

impiegati nello specifico impianto, in relazione alle condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per l'insediamento; analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive

sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici,

esplosioni e incendi, interruzioni di attività, ecc.), nonché delle possibilità di incidenti durante

trasporti pericolosi, con individuazione in termini

quantitativi (quantità, tassi di fuga, tempi di reazione,

durata, ecc.) delle possibili cause stimate di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi (interventi attivi e/o passivi); eventuali predisposizioni per situazioni di emergenza; tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di

smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali possibilità di riutilizzo dell'impianto per altre finalità; trasformazione degli impianti esistenti; piani di bonifica e risanamento; recupero a fini naturalistici.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente

con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 3. Infrastrutture lineari di trasporto (autostrade e vie di rapida comunicazione tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza). Per quanto attiene il quadro di riferimento

programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione di settore di area:

piano decennale ANAS, relativi stralci

attuativi, piani straordinari ANAS; piano generale dei trasporti; piani regionali e provinciali dei trasporti; altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici; strumenti urbanistici locali. Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione

dell'intervento, l'attenzione dovrà essere posta anche sulla eventuale apertura all'esercizio della

infrastruttura per tronchi, evidenziandone le conseguenze sulla rete. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti: nella descrizione del progetto saranno giustificate le scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta

con quelle delle alternative, evidenziando le motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di

carattere tecnico, economico ed ambientale, con riferimento in particolare a: tracciato e profili;

soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo,

rilevato, raso) e loro relative interrelazioni;

saranno indicate la natura, la qualità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione

dell'opera, nonché fornite indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei

lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione;

andranno altresì individuate qualità e, ove possibile,

quantità dei materiali da portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse.

Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno forniti gli elementi atti ad individuare i principali

impatti prevedibili, indicando altresì le prescrizioni da inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri per il contenimento di tali impatti e per il risanamento ambientale.

Con riferimento all'art. 5, si dovranno descrivere e stimare gli effetti connessi: all'eventuale variazione del regime delle acque

superficiali e, qualora intercettate, delle acque profonde; alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici

dovute alle sorgenti in movimento, in relazione a particolari condizioni meteoclimatiche ed orografiche ed in riferimento alla diversa sensibilità dei ricettori; ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali

vibrazioni, in relazione alla protezione delle zone abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticità ambientale; alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche del suolo e del sottosuolo indotte in conseguenza della realizzazione dell'infrastruttura; alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di territorio e/o di aree di continuità territoriale di riconosciuta valenza a criticità ambientale; agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione

dell'opera, intesi anche in termini storicotestimoniali e culturali; alle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di sostanze

inquinanti, in relazione alla prevedibile gravità delle

conseguenze di rischio ambientale, con particolare attenzione ove il tracciato interessi acque destinate all'uso potabile o comunque il cui inquinamento possa incidere sulla salute umana. 4. Aeroporti. Per quanto attiene il quadro di

riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area: piano generale dei trasporti; piano nazionale degli aeroporti; piani regionali e provinciali dei trasporti; altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei

materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed

utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione. Andranno altresì individuale

qualità e, ove possibile, quantità dei materiali da

portare alle discariche, localizzando di massima le stesse e prevedendo le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse; descrivere i fenomeni legati all'inquinamento da rumore (predisposizione di apposita cartografia tematica in conformità alla circolare della Direzione

generale dell'aviazione civile 45/3030, n. 327); descrivere il sistema di smaltimento delle acque meteoriche; descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con indicazioni di qualità e volumi); descrivere le infrastrutture di trasporto e

stoccaggio dei combustibili e dei carburanti, nonché di merci che possono avere rilevanza dal punto di vista ambientale; descrivere le modalità di rispetto dei vincoli sul territorio derivanti dall'applicazione della legge 4

febbraio 1963, n. 58; confrontare le omogeneità con quanto previsto dalle norme ICAO - Annesso 14. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

ambientale di cui all'art. 5, comma 3, considerato che in fase di esercizio l'eventuale degrado della qualità ambientale indotto dall'infrastruttura aeroportuale è riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul

territorio, nonché dalla gestione dei servizi connessi

all'esercizio dell'attività operativa, lo studio d'impatto dovrà approfondire l'analisi conoscitiva o previsiva in ordine a quelle componenti che risultano più direttamente connesse. 5. Porti e vie navigabili. Per quanto attiene il

quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione di settore e di area:

piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi portuali; codice della navigazione e regolamentazione delle attività assentite nelle acque territoriali e in quelle adiacenti soggette a giurisdizione nazionale; piani di programmazione settoriale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale; piano delle coste; piani regionali e provinciali dei trasporti; programmi regionali settoriali di interventi nell'ambito della pianificazione nazionale: nautica da diporto; pesca; portualità commerciale; altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani

territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente costiero e marino; strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti: descrivere la previsione dei flussi di traffico (via mare e via terra; per questi ultimi andranno evidenziati i rapporti tra quantità e qualità delle

merci e modalità di trasporto, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale di collegamento con il territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni ambientali;

nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti all'eventuale sistema portuale locale;

illustrare, anche attraverso i modelli di previsione

utilizzati, le interazioni tra le opere portuali e l'assetto attuale e futuro della linea di costa;ù descrivere la configurazione degli specchi acquei protetti dal bacino portuale in relazione

all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con riferimento alle esigenze di protezione del bacino stesso dal moto ondoso;

indicare la natura, la quantità e la provenienza dei

materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonché fornire indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed

utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione; descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di inquinamenti del corpo idrico (dilavamento di piazzali e

banchine, scarichi ed emissioni provenienti dai natanti,

acque di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualità del l'ambiente marino circostante; individuare la natura e quantità dei materiali

provenienti dai dragaggi, indicando di massima il punto di discarica terrestre o marittima e fornendo la giustificazione ambientale della scelta effettuata.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente

con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 6. Impianti tecnologici (impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla

eliminazione dei residui radioattivi, impianti di eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante

incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio). Per quanto attiene il quadro di riferimento

programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e di pianificazione: piani nazionali e regionali di settore; eventuali altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e provinciali dei trasporti; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia e il risanamento ambientale, piani

territoriali e paesistici, piani per le attività industriali; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti: elenco delle norme e disposizioni anche di

carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela

dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che si applicano alle tecnologie impiegate nei processi

produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e di stoccaggio dei materiali; indicazione di massima delle quantità e caratteristiche chimicofisiche dei materiali per i quali è predisposto l'impianto; descrizione delle infrastrutture e modalità previste per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti; criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del

ciclo di trattamento e condizionamento, dei sistemi di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle

emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, degli eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con riferimento alle norme vigenti; indicazione di massima dei volumi e quantità prodotte

nell'unità di tempo, in relazione atte emissioni in

atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai flussi energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al destino delle scorie finali;

infrastrutture di movimentazione, di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture di servizio; ogni altra informazione specifica relativa a particolari tecnologie a all'uso di materiali impiegati; descrizione del consumo a utilizzo di materie prime e di risorse naturali; analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale

(rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive,

tossiche sul suolo, in atmosfera a in corpi idrici,

esplosioni e incendi, ecc.), con individuazione in

termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi;

sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove

necessario, radiometrico.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente

con riferimento ai punti precedenti, nonché alle scelte progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 7. Impianti di regolazione delle acque (dighe ed

altri impianti destinati a trattenere, regolare a accumulare acqua in modo durevole). Per quanto attiene il quadro di riferimento

programmatico di cui all'art. 3, si terrà conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione: piano generale degli acquedotti; piano energetico nazionale; piano agricolo nazionale; piani di bacino; programmi regionali settoriali; altri strumenti di programmazione e di finanziamento; piani regionali e di area vasta per la

salvaguardia e il risanamento ambientale, piani territoriali e paesistici; strumenti urbanistici locali. Per quanto riguarda il quadro di riferimento

progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto

disposto dall'art. 4, comma 4, si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

sarà indicata la natura, la quantità e la provenienza dei materiali necessari per la costruzione dell'opera; saranno fornite le indicazioni circa le cave disponibili in base alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto riguarda la loro caratterizzazione geologica e potenzialità; nel caso di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in

funzione dei lavori in questione, saranno precisate le modalità tecniche a cui dovrà attenersi l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione.

Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovrà descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente

dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la

costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo a: gli effetti sul clima e sul microclima conseguenti ad invasi non inferiori a 20 milioni di mc di acqua e/o

100 ettari di massimo specchio liquido, salvo significativa influenza di temperatura ed umidità in casi di documentata rilevanza ambientale; le modificazioni indotte al sistema idrico di

superficie e sotterraneo, sia in fase di costruzione che

di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli conseguenti sulla qualità delle acque interessate;

gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con particolare riferimento alle oscillazioni del pelo libero dell'invaso; le eventuali modifiche di carattere pedologico per l'area interessata;

gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat; gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione

dell'opera, intesi anche in termini storicoculturali; gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree inondate e /o inondabili;

gli effetti della sottrazione del trasporto solido, sia lungo l'asta fluviale sia sui litorali; la qualità delle acque e dello stato dei luoghi

circostanti l'invaso, al fine di verificare i potenziali

usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, ecc.) oltre a quello previsto; gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze ambientali dovute alla realizzazione della viabilità di

accesso, se di uso pubblico".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva n. 85/337/CEE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985 reca la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, reca: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 reca: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377".
- Il D.P.R. 11 febbraio 1988 reca: "Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
- Il comma 1 dell'art. 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13 è il seguente:
"1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)-hh) (omissis);
ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 1:
- Le lettere da n) ad u) del comma 1 dell'art. 1 del citato D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sono le seguenti:
"1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a)-m) (omissis);
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526.
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
p) impianti termoeletrrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione;
t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari".
- Si riportano gli allegati I, II e III al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988:
"ALLEGATO I COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI
1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali".
"ALLEGATO II CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI
E DEI FATTORI AMBIENTALI
1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuno delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.
2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.
3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.
4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.
5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano:
A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteoclimatiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti sia di eventuali cause di perturbazione meteoclimatiche con le condizioni naturali.
Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:
a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;
b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiattivo ed energetico;
c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);
d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;
e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;
f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisicochimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche, dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:
1) stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;
2) stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.
Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;
b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;
c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;
d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;
e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:
a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismico dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;
b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;
c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati,
d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;
e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisicochimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;
f) la caratterizzazione geochimica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.
Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.
In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini ecc.) e caratterizzati da differente entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.
D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) vegetazione e flora:
carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche dirette;
flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);
carta delle unità forestali e di uso pastorale;
liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;
quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;
b) fauna:
lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;
lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;
quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.
E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;
b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;
c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;
d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenzialmente presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vuInerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.
F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:
a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;
b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;
c) la identificazione dei rischi ecotossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;
d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;
e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;
f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;
g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:
a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme Internazionali ISO 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;
b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma Internazionale IS0 2631.
H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standard esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;
b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissioni di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;
c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;
d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede, per i diversi tipi di radiazione;
e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).
I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storicotestimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alIa qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:
a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;
b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreazionali, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
d) lo studio strettamente visivo o culturalesemiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
e) i piani paesistici e territoriali;
f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici".