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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 343

Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/10/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  20-10-1999 al: 31-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92 /96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.
1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.".
2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è inserito il seguente articolo:
"Art. 9-bis (Stretti legami). - 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
3. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è inserito il seguente articolo:
"Art. 11-bis (Stretti legami). - 1. Due o più persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:
a) un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del presente decreto;
b) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
c) un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;
d) un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.
2. L'ISVAP, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indica le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di cui al comma 1.".
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1-ter e 4".
5. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: " f)" è aggiunta la seguente lettera:
"fbis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".
6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: " g)" è aggiunta la seguente lettera:
"gbis) se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per le direttive 95/26/CE vedi note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti difiniti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 95/26/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 168 del 18 luglio 1995.
- La direttiva 77/780/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 322 del 17 dicembre 1977.
- La direttiva 89/646/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 386 del 30 dicembre 1989.
- La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973.
- La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 228 dell'11 agosto 1992.
- La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 063 del 13 marzo 1979.
- La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 360 del 9 dicembre 1992.
- La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 141 dell'11 giugno 1993.
- La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 375 del 31 dicembre 1985.
- Il testo dell'art. 33 della legge 24 aprile 1998, n. 128: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", (legge comunitaria 1995-1997), è il seguente:
"Art. 33 (Imprese finanziarie: criteri di delega). - 1.
Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;
b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;
c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve".
- Il testo degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59: (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", così recitano:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il testo degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), così recitano:
"Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza del parere".
"Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei principi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovrà tener conto della professionalità dei promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della parità concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'art. 8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del citato D.Lgs. n. 174/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 9 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione). - 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 10.
1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni richieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.
1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica".
2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;
b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;
c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;
d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse;
e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'art. 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 13.
3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP".
- Il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 174/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 17 (Diniego dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati negi articoli 5 e 9, commi 1, 1-ter e 4, non puo essere rilasciata:
a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 9 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;
b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;
d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera c);
e) se le persone fisiche, gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle persone giuridiche che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;
f) se il programma di attività non soddisfa alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice.
f -bis) se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami".
- Il testo dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 175/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 17 (Diniego dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 7 e 11, commi 1, 1-ter e 4, non può essere rilasciata:
a) se i documenti indicati nel comma 2 dello stesso art. 11 non sono presentati o sono presentati in modo incompleto o irregolare;
b) se non è fornita la prova che si è provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia;
c) se non è fornita la prova dell'effettiva disponibilità del fondo di organizzazione;
d) se le persone alle quali sono attribuite le funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo non posseggono i requisiti prescritti con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c);
e) se le persone fisiche, o gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci delle persone giuridiche, che detengono il controllo o una partecipazione qualificata nell'impresa difettano dei requisiti prescritti con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), o, comunque, non garantiscono una gestione sana e prudente della stessa;
f) se il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;
g) nel caso in cui la domanda di autorizzazione riguardi il ramo assistenza, se l'impresa non prova di disporre del personale e delle attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 14;
g -bis) se le disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alla domanda di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi rami".