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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 336

Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ssagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2006)
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Testo in vigore dal:  15-10-1999 al: 12-5-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;
Vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche agricole e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo

I Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1. Il presente decreto riguarda il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali, nonché le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di:
b) prodotti dell'acquacoltura di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e successive modifiche;
c) medicinali veterinari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche.
3. Si intende, inoltre per:
a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;
c) animale: tutti gli animali delle specie disciplinate dai provvedimenti di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, e di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633;
d) partita di animali: un gruppo di animali della stessa specie e della stessa fascia di età, allevati, in una medesima azienda nello stesso tempo, in condizioni uniformi di allevamento;
e) trattamento terapeutico: la somministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4, ad un singolo animale da azienda, di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell'animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l'interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze (beta)-agoniste, in vista dell'induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento delle disfunzioni respiratorie e dell'induzione della tocolisi negli equidi allevati per fini diversi dalla produzione di carni;
f) trattamento zootecnico: la somministrazione di una delle sostanze autorizzate in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 5:
1) ad un singolo animale da azienda, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un medico veterinario;
2) agli animali d'acquacoltura, destinati alla riproduzione a scopo di inversione sessuale, su prescrizione di un veterinario e sotto la sua responsabilità;
g) trattamento illecito: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti;
h) sostanze o prodotti non autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale è vietata;
i) sostanze o prodotti autorizzati: sostanze o prodotti, compresi i medicinali, la cui somministrazione ad un animale non è vietata;
l) residuo: residuo di sostanze ad azione farmacologica, di loro prodotti di trasfomazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono ai prodotti animali e che possono essere nocivi per la salute umana;
m) autorità competente: gli organi individuati nelle singole disposizioni secondo il riparto di funzioni e compiti stabilito dal titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
n) campione ufficiale: campione prelevato dall'autorità competente e che, ai fini dell'analisi dei residui o delle sostanze di cui all'allegato I, deve essere accompagnato dall'indicazione della specie, della natura e della quantità e del metodo di prelievo, nonché dall'indicazione del sesso e dell'origine dell'animale o del prodotto animale;
o) laboratorio autorizzato: l'Istituto zooprofilattico sperimentale o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanità per l'esecuzione delle analisi di un campione ufficiale per la ricerca di residui;
p) laboratorio nazionale di riferimento per i residui: l'Istituto superiore di sanità o altro laboratorio pubblico individuato dal Ministero della sanità per categorie o gruppi di sostanze o residui;
q) sostanza ssagonista: una sostanza agonista della stimolazione dei betaadrenorecettori.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)".
- La direttiva n. 96/22/CE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 125 del 23 maggio 1996.
- La direttiva n. 81/602/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 7 agosto 1981.
- La direttiva n. 88/146/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 070 del 16 marzo 1988.
- La direttiva n. 88/229/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 128 del 21 maggio 1988.
- La direttiva n. 96/23/CEE è pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 125 del 23 maggio 1996.
- La direttiva n. 85/358/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 191 del 23 luglio 1985.
- La direttiva n. 86/469/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 26 settembre 1986.
- La decisione 89/187/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 066 del 10 marzo 1989, stabilisce le competenze e le condizioni di funzionamento dei laboratori di riferimento comunitari previsti dalla direttiva n. 86/469/CEE relativa alla ricerca dei residui negli animali e nelle carni fresche.
- La decisione 91/664/CEE, pubblicata nella G.U.C.E. n. L 368 del 31 dicembre 1991, designa i laboratori comunitari di riferimento per la ricerca dei residui di talune sostanze.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, concerne: "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari".
- Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, concerne: "Attuazione della direttiva n. 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica".
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concerne: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: "Attuazione delle direttive n. 91/497/CEE e n. 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche".
- Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495, concerne: "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 92/116/CEE che modifica la direttiva n. 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile".
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, concerne: "Attuazione della direttiva n. 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
- Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, ha ad oggetto: "Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento".
- Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531, reca: "Attuazione della direttiva n. 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi".
- Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 119, si veda in nota alle premesse.
- Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, concerne: "Attuazione delle direttive n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
- Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 633, concerne: "Attuazione della direttiva n. 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE".
- Per quanto concerne il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota alle premesse. Il titolo IV del suddetto D.Lgs. (articoli 112-127) ha ad oggetto i servizi alla persona e alla comunità, mentre il capo I del medesimo titolo tratta di tutela della salute.