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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 giugno 1999, n. 328

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l'emissione dei titoli da denominarsi "di solidarietà".

note: Entrata in vigore del decreto: 8-10-1999
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  8-10-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, ai commi 188 e 189, delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto, altresì, il medesimo articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, che, ai commi da 190 a 192, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, di un organismo di controllo avente, tra l'altro, "il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione";
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante il "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
Visto l'articolo 29, comma 1, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa, da parte degli enti emittenti titoli da denominarsi "di solidarietà", della differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento, da determinarsi con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto il successivo comma 2 dell'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 460 del 1997, il quale prevede che, con il medesimo decreto interministeriale, sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del sopracitato articolo 29;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione in data 14 aprile 1999 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificata la conformità al parere del Consiglio di Stato, ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I titoli da denominarsi "di solidarietà", di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili.
2. La differenza tra il tasso effettivamente praticato per l'emissione dei titoli "di solidarietà" e il tasso di riferimento, costituisce costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa.
3. Il tasso di riferimento, di cui al precedente comma 2, è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche (Rendiob), comunicato mensilmente dalla Banca d'Italia, aumentato di un quinto. Per le obbligazioni emesse nei primi quindici giorni del mese, si fa riferimento al Rendiob comunicato nel mese precedente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 188, 189, 190, 191, 192 e 192-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché del comma 191 (come sostituito dall'art. 14, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.") e del comma 192-bis (aggiunto dalla stessa legge n. 133/1999):
"188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come organizzazioni non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe, giustificate dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui redditi, per i proventi derivanti dall'attività di produzione o scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190".
- Per il testo dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, vedi nota all'art. 1.
- Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460:
"Art. 29. - 1. Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà" è riconosiuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo".