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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1999, n. 324

Disposizioni urgenti in materia di servizio civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 424 (in G.U. 16/11/1999, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1999)
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Testo in vigore dal:  18-9-1999 al: 16-11-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare per l'anno 1999 il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, al fine di garantire l'avvio al servizio civile degli obiettori di coscienza, di contenere il numero degli obiettori nel limite delle disponibilità finanziarie, nonché di assicurare l'immediata operatività dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e della giustizia;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 17,310 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 8,466 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.