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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1999, n. 305

Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  21-9-1999

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante: "Definizione e criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante: "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", e in particolare l'articolo 6, relativo alla dichiarazione sostitutiva del richiedente una prestazione sociale agevolata;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata, sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determina l'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, ovvero in applicazione degli specifici criteri di calcolo stabiliti dall'ente stesso ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto.
2. L'ente erogatore, a domanda del richiedente, rilascia la certificazione dell'indicatore calcolato. La validità della certificazione scade allo scadere della validità dell'attestazione provvisoria di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n.109 del 1998, relativa alla dichiarazione sostitutiva sulla base della quale la certificazione medesima è rilasciata. Ai fini del presente regolamento, l'attestazione provvisoria ha validità 24 mesi dalla data del suo rilascio, e comunque non oltre il periodo di sperimentazione determinato, al sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.
3. La certificazione deve contenere, oltre all'indicazione dell'ente certificante:
a) l'indicazione della persona che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica equivalente;
b) la data della dichiarazione sostitutiva, l'ente che ha effettuato l'attestazione provvisoria, il numero e la data di questa;
c) l'indicazione del numero delle persone facenti parte del nucleo familiare dichiarato; l'attestazione che il nucleo dichiarato è composto dal richiedente, dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico IRPEF, ovvero che il nucleo è composto diversamente, secondo le indicazioni dell'ente erogatore, con la specificazione della tipologia dei componenti;
d) il valore della situazione economica equivalente del nucleo; in caso di richiesta delle prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il valore della situazione economica del nucleo a tal fine specificamente determinato;
e) i criteri adottati per l'eventuale valutazione del patrimonio del nucleo familiare;
f) il procedimento utilizzato per il calcolo della situazione reddituale e di quella patrimoniale, nonché per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
g) l'indicazione del periodo di validità della certificazione.
4. La certificazione è valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate richieste presso gli enti erogatori che, ai fini della determinazione dell'indicatore, applicano i medesimi criteri di calcolo risultanti dalla certificazione stessa. L'ente erogatore al quale viene presentata la certificazione, qualora debba applicare, per la prestazione sociale agevolata di propria competenza, un diverso criterio di calcolo, provvede ad effettuare una specifica determinazione dell'indicatore sulla base dei dati risultanti dalla certificazione presentata; ove questi siano insufficienti, si applica la disposizione di cui al comma 5.
5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non contenga tutti gli elementi sufficienti alla determinazione dell'indicatore, il richiedente è tenuto a presentare, su richiesta dell'ente erogatore, una dichiarazione sostitutiva integrativa.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) si veda nelle note all'art.1.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1998.
- Per l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 dei 1998 si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1999. Il testo dell'art. 6 è il seguente:
"Art. 6 (Dichiarazione sostitutiva). - 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art.4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che in caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti a credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva del richiedente). - 1.
Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è il seguente:
"Art. 2 (Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente). - 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6.
2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'art. 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n.109 del 1998.
4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'art. 4, in tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2.
6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata".
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni sociali agevolate). - 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'art. 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore dei presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, dei presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il periodo della sperimentazione è definito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n.221, qui riportato:
"Art. 1 (Ambito di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica). - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si applicano, in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini dell'accesso alle prestazioni o servizi sociali o assistenziali erogati dalle amministrazioni pubbliche, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite dagli stessi enti erogatori.
2. Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale nonché, la pensione e l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento e assimilate".
- Il testo degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai diciotto anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indi- cate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua.
Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione dei presente articolo, inclusa la determinazione del l'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".
"Art. 66 (Assegno di maternità). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. 1 comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo".