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LEGGE 17 agosto 1999, n. 289

Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

note: Entrata in vigore della legge: 4-9-1999
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Testo in vigore dal: 4-9-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per  l'anno 1999  e' attribuito  al Comitato  olimpico nazionale
italiano (CONI) un contributo fino ad un massimo di lire 120 miliardi
per  il finanziamento  delle spese  concernenti la  preparazione alle
Olimpiadi del  2000 e  di lire  5 miliardi  da destinare  a programmi
relativi allo sport sociale.
  2. Fino alla  concorrenza di lire 125 miliardi sono  sospese per il
1999 le  destinazioni di  spesa previste  dall'articolo 16,  comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133.
  3. Agli oneri  derivanti dall'applicazione del comma  1 si provvede
attingendo  alle  entrate  derivanti  da  nuovi  giochi  e  scommesse
istituiti in  attuazione dell'articolo  16, comma  1, della  legge 13
maggio 1999, n. 133.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 agosto 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Melandri, Ministro per i beni e  le
                                  attivita' culturali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   della   nota   qui   pubblicata   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e    l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            L'art.  16, commi   1   e 2,   della   legge 13    maggio
          1999,  n.    133,  recante:  "Disposizioni  in   materia di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale",
          cosi' dispone:
            "Art. 16  (Giochi). - 1.  Il Ministro delle finanze  puo'
          disporre,  anche  in  via  temporanea,   l'accettazione  di
          nuove   scommesse   a  totalizzatore  o    a  quota  fissa,
          relative  ad  eventi    sportivi  diversi  dalle  corse dei
          cavalli  e  dalle  competizioni  organizzate  dal  Comitato
          olimpico    nazionale  italiano    (CONI)    da parte   dei
          soggetti  cui     e'  affidata        in        concessione
          l'accettazione    delle    scommesse   a totalizzatore e  a
          quota  fissa ai sensi  del decreto   del  Presidente  della
          Repubblica    8  aprile  1998, n.   169, e del decreto  del
          Ministro delle  finanze  2    giugno  1998,   n.   174,   i
          quali     a   tale  fine impiegheranno    sedi,   strutture
          e   impianti   gia'   utilizzati nell'esercizio  della loro
          attivita'. Con  riferimento a  tali nuove scommesse nonche'
          ad ogni  altro    tipo  di  gioco,  concorso  pronostici  e
          scommesse,  il  Ministro  delle  finanze emana  regolamenti
          a  norma dell'articolo 17,  comma 3, della legge  23 agosto
          1988, n.  400, per disciplinare le  modalita' e i  tempi di
          gioco,  la    corresponsione di aggi,   diritti e  proventi
          dovuti   a qualsiasi   titolo, ivi   compresi  quelli    da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto del Ministro delle  finanze e'  altresi'  stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare   il 62 per cento  delle  somme  giocate.  Per  le
          medesime  scommesse    a  totalizzatore  il  Ministro delle
          finanze puo' prevederne  l'accettazione anche da parte  dei
          gestori  e  dei    concessionari  di     giochi,   concorsi
          pronostici  e    lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di
          ricevitorie collegate  con  sistemi  informatici  in  tempo
          reale.
            2.    Il Ministro   delle finanze,   di  concerto con  il
          Ministro    del  tesoro,    del    bilancio     e     della
          programmazione  economica,  destina annualmente  i prelievi
          di  cui    al comma   1, calcolati   al netto  di imposte e
          spese:
            a)  al CONI  e all'Unione   nazionale per    l'incremento
          delle    razze equine (UNIRE),   rispettivamente in  misura
          non  superiore al  20 per cento e al 10 per cento;
            b) a finalita' sociali o  culturali di interesse generale
          per tutta o parte della quota residua".