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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 287

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  2-9-1999 al: 7-2-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Acquisito il parere della commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Natura e compiti della Scuola superiore
della pubblica amministrazione
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione ed ha, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economicofinanziarie.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell'innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
3. Sono compiti della Scuola:
a) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e lo svolgimento degli altri compiti ivi previsti;
b) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato;
c) lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. In particolare, la Scuola valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;
d) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo, nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza;
nonché la cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale che raffronti specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;
e) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;
f) lo svolgimento, su richiesta, di attività di formazione di personale delle amministrazioni di altri Paesi;
g) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca e studio nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico dei committenti, attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti gestori di servizi pubblici.
5. La Scuola continua ad essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il ''referendum'' popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettere s) e t), della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
(omissis).
Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili
dalla legge 23 agosto l988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da deguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
(omissis)".
- Il testo del decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresi, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari itallani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art. 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del comm 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzata e didattica):
"Art. 63 (Ricerca scientificia nelle università). - L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'anagrafe nazionale delle ricerche.