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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1999, n. 278

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  26-8-1999 al: 4-9-2004
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto l98, n. 288;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12319 del 15 luglio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa
1. È autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
2. Per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte e operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.
Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 settembre 1999, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.